ACCONTO IVA 2023

 SCADENZA 27 dicembre 2023

Entro il 27 dicembre 2023 i soggetti iva devono versare l’acconto per l’anno 2023.
Per il calcolo degli acconti sono utilizzabili tre metodi alternativi che riportiamo in seguito.

METODI DI CALCOLO DEL VERSAMENTO ACCONTO I.V.A.

METODO STORICO

1)      88% sulla base del debito dell’ultimo mese o trimestre dell’anno 2022;

2)      NESSUN versamento IN PRESENZA DI CREDITO al 31/12/2022

METODO EFFETTIVO ANALITICO

a)    Versamento 100% sulla base del debito al 20/12/2023;

b)     Nessun versamento sulla base del credito al 20/12/2023;

METODO PREVISIONALE

·         Nessun versamento se si prevede un credito al 31/12/2023;

L’acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando uno dei seguenti codici tributo:

6013
per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva mensilmente;
 6035
per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva trimestralmente.

VERIFICHE DA EFFETTUARE PER LA SCELTA DEL METODO

Per potere decidere se variare o meno l’importo della delega è necessario verificare la situazione alla data del 20/12/2023.
Tutti i contribuenti che prevedono di non dovere versare nulla al 31/12/2023 o prevedono di dovere versare meno dell’anno precedente DEVONO dimostrare
la reale situazione del credito o debito IVA alla data del 20/12/23 e di conseguenza devono :
Obbligatoriamente stampare sui registri IVA una liquidazione IVA provvisoria al 20/12/2023;

           

CASI DI ESCLUSIONE DAL VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA

·       soggetti con debito di importo inferiore a € 103,29;
·       contribuenti minimi” ovvero i titolari di partita IVA nel regime dei minimi di cui all’articolo 27 comma 1 del DL 98/2011;
·         “contribuenti forfettari” ovvero i titolari di partita IVA nel regime forfettario di cui alla Legge 190/2014;
·         imprese esercenti attività di intrattenimento in regime speciale di cui all’articolo 74 comma 6 del d.p.r. 633/1972;
·         associazioni in regime forfettario di cui alla Legge 398/1991.
·       soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2023;
·       soggetti a credito nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente;
·       soggetti ai quali, applicando il metodo “analitico”, dalla liquidazione dell’imposta al 20 dicembre 2023 risulta un’eccedenza a credito;
·       soggetti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a €116,72, e quindi che in pratica devono versare meno di €103,29 (88%);
·       produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, DPR n. 633/72);
·       soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91;
·       soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.
·         contribuenti che nell’ultima liquidazione del 2023 prevedono di chiudere a credito;
·         contribuenti mensili che hanno cessato la loro attività entro il 30 novembre 2023;
·         contribuenti trimestrali che hanno cessato la loro attività entro il 30 settembre 2023.
·         i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo
·         gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’Iva.

        

      ATTENZIONE

il 28/12/2023 Scade il termine ultimo  per potere versare l’iva relativa all’anno 2022, di importo
superiore ad Euro 250.000 (importo modificato), non versata in precedenza.                                                                                                                                                                                                                

Il mancato versamento di IVA superiore ad Euro 250.000 in un anno fa scattare
il reato di omesso versamento sanzionato con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Per evitare il reato

 

bisogna almeno versare, entro il 28/12/2023, l’eccedenza superiore ad euro 250.000
dell’iva non versata per l’anno 2022, in modo da riportare
il debito complessivo non versato per il 2022 sotto il limite
di Euro 250.000.

TABELLA SANZIONI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO

Sanzioni e nuove ipotesi di ravvedimento operoso

I vari step previsti per il ravvedimento operoso possono così essere riassunti:
  • ravvedimento Sprint: esercitabile entro il 14° giorno dalla scadenza naturale del versamento, con l’applicazione di una sanzione pari allo 0,1% giornaliero e quindi fino ad un massimo dell’1,4% e l’interesse al tasso legale che dall’ 01.01.2023 è pari al 5%, (se ad esempio il ritardo è di 8 giorni, verrà applicata la sanzione dello 0,80% (0,10% x 8 giorni = 0,80%), dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, invece troverà applicazione la sanzione del 1,50% (ravvedimento breve). Oltre all’interesse legale del 5% dal 01.01.23.
  • ravvedimento Breve: per versamenti eseguiti oltre il 14° giorno ma entro il 30°; in questo caso la sanzione è pari all’1,5% (1/10 del 15%), oltre all’interesse al tasso legale che dall’ 01.01.2023 è pari allo 5% ;  
  • ravvedimento Intermedio: per versamenti eseguiti oltre il 30° giorno ma entro il 90°; la sanzione applicabile è pari all’1,67% (1/9 del 15%), oltre all’interesse al tasso legale che dal 1°.1.2023 è pari allo 5%;
  • ravvedimento Lungo (entro un anno): per versamenti eseguiti entro 1 anno o se prevista la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa; la sanzione applicabile è pari al 3,75 (1/8 del minimo che oltre i 90 giorni è del 30%), oltre gli interessi al tasso legale che dal 1°.1.2023 è pari allo 5%;
  • ravvedimento Biennale: per versamenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo o se non è prevista la dichiarazione due anni dall’omissione; la sanzione applicabile è pari al 4,29 (1/7 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dal 1°.1.2023 è pari allo 5%;
  • ravvedimento lunghissimo o ultra biennale: per versamenti eseguiti oltre un anno; la sanzione applicabile è pari al 5,00% (1/6 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dal 1°.1.2023 è pari allo 5%.
  • 1/5 se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale);
  • 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di IVA, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.
  • STUDIO RUSSO