COMUNICAZIONE PREVENTIVA PRESTAZIONI OCCASIONALI

NOVITA’ LEGGE DI BILANCIO 2022
COMUNICAZIONE PREVENTIVA PRESTAZIONI OCCASIONALINota 29/2022 pubblicata in data 11.1.2022, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con le istruzioni operative per adempiere a questo nuovo obbligo

 

NUOVO OBBLIGO COMUNICAZIONE LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE Dal 21 dicembre 2021 è in vigore l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.).

 

 TIPOLOGIA LAVORATORI Lavoratori che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente e per i quali non è prevista una comunicazione al Centro per l’Impiego (Unilav). 
 TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

 

Rapporti di lavoro autonomo la cui attività è resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, NON NELL’ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ PROFESSIONALMENTE ORGANIZZATA
(come previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 633/1972).
 PRECISAZIONI SULLA NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO

La tipologia lavorativa occasionale deve avere:

1.      l’assenza di un vincolo di subordinazione e/o coordinazione;
2.      l’occasionalità della prestazione che non deve essere abituale;
3.      non deve possedere i requisiti della professionalità e della prevalenza (che porterebbero all’apertura di una posizione Iva).

 VINCOLI
SETTORI
COMPENSI

 

1.      Nessun vincolo relativo al settore di svolgimento dell’attività;
2.      Nessun vincolo di previsione del compenso;
3.       Obbligo, in capo al lavoratore autonomo, di iscrizione alla Gestione Separata se il reddito annuo derivante dalle attività di lavoro autonomo occasionale (anche se svolte nei confronti di più committenti) superi l’ammontare complessivo di €. 5.000,00. In questo caso, l’importo eccedente sarà assoggettato al contributo previdenziale.  
 PRESTAZIONE RESA A SOSTITUTO IMPOSTA La prestazione resa nei confronti di un soggetto sostituto d’imposta, genera un reddito fiscalmente soggetto alla ritenuta alla fonte (20%) che deve essere operata dal sostituto committente.
 ENTRATA IN VIGORE

 

L’obbligo riguarda:

1.      i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021);
2.      i rapporti avviati prima e ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022).

 TERMINE PER LA COMUNICAZIONE

1.      entro il 18 gennaio 2022:

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati;

2.      Prima dell’inizio della prestazione: per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022 eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

 

 DESTINATARIO COMUNICAZIONE

 

La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa. 
 MODALITA’ DI INOLTRO DELLA COMUNICAZIONE

 

La procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti (articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015).

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. 

 SOGGETTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO

 

SOGGETTI ESCLUSI:

1.                  le professioni intellettuali oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
2.                  Gli Enti del Terzo Settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale;
3.                  Le aziende di vendita diretta a domicilio;
4.                  La figura del procacciatore d’affari occasionale cosi come le prestazioni di natura intellettuale;
5.                  I lavoratori dello spettacolo; 

 SANZIONI

 

Sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione;

L’Ispettorato del lavoro può far scattare un provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa, nei casi in cui riscontra l’aliquota del 10% dei lavoratori irregolari raggiunta la quale scatta il provvedimento di sospensione dell’attività, il personale ispettivo dell’INL deve tener conto dei lavoratori eventualmente presenti sul luogo di lavoro inquadrati come autonomi occasionali privi della comunicazione preventiva.

 Dott.ssa Alice Carla Russo

 

FAC SIMILE comunicazione lavoro autonomo occasionale

All. 1 al Comunicato n. 2/2022 (prot. n. 1375 del 14/01/2022)                                                                                               

                                                             All’ Ispettorato Territoriale del Lavoro di ……………………………….……                                                                          

                                                             e- mail: ………………………………………………………………………………………

            Ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 14, comma 1, del TU Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81), si comunica l’avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 c.c., tra:

COMMITTENTE
Sede legale
Partita IVA/C.F.
Luogo di lavoro

 

LAVORATORE
Nato a
il
Residente in

 

per lo svolgimento della seguente attività:________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

che inizierà il ____________ e terminerà il __________.

A fronte della suddetta prestazione il collaboratore riceverà un compenso complessivo pari a €_________________, al lordo della ritenuta d’acconto del 20%.

Si precisa che:

– La prestazione riguarda funzioni non rientranti nell’ordinaria attività svolta dal committente.

– L’incarico sarà svolto dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun   

vincolo di subordinazione, né di luogo e né di orario, potendo autodeterminare i propri ritmi di   lavoro e senza l’inserimento nell’organizzazione gerarchica del Committente.

 

                                                                                           Il Committente

                                                                    ______________________________