NUOVI CODICI “NATURA DELL’OPERAZIONE”  FATTURE ELETTRONICHE

Dal 1° gennaio 2021 è obbligatorio l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, pena lo scarto del file della fattura.
Tra le novità i nuovi codici dettaglio relativi alla “natura” dell’operazione.
ATTENZIONE: Non è più possibile, pertanto, utilizzare i codici generici N2, N3 o N6, che identificavano un’operazione non soggetta ad Iva ma si devono utilizzare i codici dettagliati quali previsti dalle nuove Specifiche tecniche.

SEZIONE DATI GENERALI

  1. RT01 Ritenuta persone fisiche
  2. RT02 Ritenuta persone giuridiche
  3. RT03 Contributo INPS
  4. RT04 Contributo ENASARCO
  5. RT05 Contributo ENPAM

      6. RT06 Altro contributo previdenziale

Tabella riepilogativa codici-tipo-documento
Codice Descrizione Flusso
TD01 Fattura FE/Esterometro
TD02 acconto/anticipo su fattura FE
TD03 acconto/anticipo su parcella FE
TD04 nota di credito FE/Esterometro
TD05 nota di debito FE/Esterometro
TD06 Parcella FE
TD07 fattura semplificata FES
TD08 nota di credito semplificata FES
TD09 nota di debito semplificata FES
TD10 fattura di acquisto intracomunitario beni Esterometro
TD11 fattura di acquisto intracomunitario servizi Esterometro
TD12 documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996) Esterometro
TD16 integrazione fattura reverse charge interno FE
TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero FE
TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari FE
TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR
633/72 FE
TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6
c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93) FE
TD21 autofattura per splafonamento FE
TD22 estrazione beni da Deposito IVA FE
TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA FE
TD24 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) FE
TD25 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) FE
TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36
d.P.R. 633/72) FE
TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa FE

Tabella dei codici natura IVA
Corretto utilizzo dei codici natura IVA
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72
N2.2 non soggette – altri casi
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 non imponibili – altre operazioni
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.9 inversione contabile – altri casi

N7       IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72) SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO.

 

INTEGRAZIONE DATI FATTURA ELETTRONICA

REVERSE CHARGE INTERNO SI APPLICA, per le seguenti operazioni:

  • Le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore dell’edilizia (art. 17 comma 6 lett. a) del DPR n. 633/72);
  • Le cessioni di fabbricati per i quali il cedente ha optato per l’applicazione dell’IVA in atto (art. 17 comma 6 lett. a-bis) del DPR n. 633/72);
  • Le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento, relative ad edifici (art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR n. 633/72);

·         Le cessioni di rottami, cascami e avanzi ferrosi (art. 74 commi 7 e 8 del DPR 633/72).
Per il reverse charge interno l’integrazione della fattura elettronica ricevuta con un nuovo documento elettronico può avvenire con la creazione di un file XML indicando il codice operazione TD16 “Integrazione fattura reverse charge interno“.
Nel documento devono essere indicati id dati del fornitore nella sezione CedentePrestatore” e di quelli del cliente – tenuto all’integrazione – nella sezione “CessionarioCommittente”.

 INTEGRAZIONE DATI FATTURA ELETTRONICA

REVERSE CHARGE “ESTERNO” ( es. fatture cee).
Per questo tipo di operazioni le codifiche da utilizzare nel documento elettronico da inviare al SdI sono:
•          TD17, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall’estero;
•          TD18 per l’acquisto di beni intracomunitari;
•          TD19, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2 del DPR n. 633/72.

ATTENZIONE: In questo caso, effettuare questa procedura elettronica di reverse charge estero consente di ottenere l’esonero dalla presentazione della comunicazione esterometro (per queste operazioni).