E-COMMERCE E IVA
NUOVO REGIME OPZIONALE SEMPLIFICATO OSS Dal 1° LUGLIO 2021
Nuovo regime opzionale semplificato OSS per gli operatori che effettuano vendite di beni o servizi verso privati consumatori negli stati UE oltre la soglia di 10.000 euro.
Nuove disposizioni volte a rimodulare la disciplina Iva sul commercio elettronico, con lo scopo di facilitare le operazioni transfrontaliere, combattere le frodi e assicurare alle imprese nella Ue condizioni di parità con le imprese di Paesi terzi.
L’entrata in vigore del regime OSS è stata posticipata al 1° luglio 2021 in considerazione degli effetti negativi della pandemia Covid-19.
Con la direttiva dell’Unione Europea del 2017 sull’Iva si stabilisce una soglia unica di 10mila euro per tutti gli stati membri.
L’ECommerce fino ad ora è stato identificato come “diretto” e “indiretto”.
L’ECommerce diretto riguarda beni digitalizzati (la consegna del bene avviene per via telematica).
L’ECommerce indiretto riguarda il commercio elettronico di beni materiali, in cui il venditore vende a distanza via web, ma il bene è comunque consegnato fisicamente.
Riguardo alla tassazione Iva, il commercio elettronico “indiretto” sinora è stato equiparato alla “vendita per corrispondenza”.
Dal 1° luglio, le modifiche riguardano il commercio verso privati, cioè business to consumer (B2C), all’interno dei paesi UE.
Dal primo luglio non si applicherà più, dunque, la disciplina delle “vendite a distanza”. Invece, varrà un criterio generale:
- sarà introdotta un’unica soglia pari a 10.000 euro di volume d’affari elettronico valida per tutti gli stati membri UE.
- Fino a 10mila euro di operazioni un’azienda italiana che vende a paesi della Comunità Europea, applicherà l’aliquota IVA vigente in Italia e liquiderà l’IVA al fisco italiano.
- se nel corso dell’anno venisse superata la soglia di 10mila euro, da quel momento cambia il metodo di calcolo e liquidazione; le operazioni oltre soglia diventerebbero rilevanti ai fini Iva nel Paese UE di destinazione dei beni, e quindi, l’azienda dovrebbe applicare l’Iva del paese di destinazione del bene venduto e spedito e pagare la relativa IVA in quello Stato.
ADERENDO al regime speciale Iva OSS, i soggetti passivi non sono più obbligati ad identificarsi ai fini Iva in tutti gli Stati membri nei quali hanno venduto per l’assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’imposta ivi dovuta.
I soggetti che aderiscono al regime speciale Iva OSS DEVONO PRESENTARE UN’UNICA NUOVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE, NELLO STATO MEMBRO DOVE SI SONO REGISTRATI, ed effettuano un unico versamento per l’Iva dovuta in tutti gli Stati membri nei quali hanno effettuato le vendite o le prestazioni.
Attenzione: i regimi entrano in vigore il 1° luglio 2021 ma a partire del 1° aprile i soggetti interessati potranno registrarsi in Italia.
Con l’adozione dei regimi opzionali Oss e Ioss l’Italia da attuazione al c.d. “VAT e-commerce package”, che rappresenta una priorità all’interno del più ampio Digital Single Market Strategy e uno dei pilastri della riforma globale dell’IVA rappresentata dalla Commissione europea nel VAT action plan del 2016.
L’entrata in vigore dei regimi OSS/IOSS, originariamente prevista dalla Direttiva Ue n. 2455/2017 il 1°gennaio 2021, è stata posticipata al 1° luglio 2021 in considerazione degli effetti negativi della pandemia Covid-194. Una volta entrati in vigore, in questi regimi confluirà anche quello del MOSS. I regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di tele radio diffusione) ricomprende le seguenti transazioni:
- vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
- vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
- vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
- prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).
Attenzione: i soggetti iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2020 saranno automaticamente registrati al nuovo sistema OSS a partire dal 1° luglio 2021
Il mini sportello unico (MOSS) è un sistema elettronico che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi di telecomunicazione, di tele radio diffusione ed elettronici (TTE) a consumatori nell’UE di dichiarare e versare l’IVA dovuta in tutti gli Stati membri dell’UE in un unico Stato membro. A decorrere dal 1° luglio 2021 il MOSS sarà esteso a tutti i servizi B2C che hanno luogo in Stati membri in cui il fornitore non è stabilito, alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e ad alcune cessioni nazionali di beni e diventerà quindi uno sportello unico (OSS).
Vantaggi
Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’UE, consentendo loro di:
- registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri
- dichiarare l’IVA tramite un’unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell’IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi
- collaborare con l’amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l’OSS e in un’unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l’UE.
- Chi può accedere al regime OSS non UE
- Possono fare ricorso al regime non UE esclusivamente i soggetti passivi (fornitori) non stabiliti nell’UE, ossia soggetti passivi che non hanno stabilito la sede della propria attività economica e che non dispongono di una stabile organizzazione nell’UE. Anche se tale soggetto passivo è registrato o tenuto a registrarsi ai fini IVA in uno degli Stati membri per prestazioni diverse da quelle di servizi B2C, può comunque fare ricorso al regime non UE per le prestazioni B2C.
- Il regime non UE include tutte le prestazioni di servizi (compresi i servizi TTE) con luogo di prestazione nell’UE effettuate dai soggetti passivi di cui sopra a favore di persone che non sono soggetti passivi (consumatori). Se il fornitore sceglie di far ricorso al regime non UE, deve utilizzare tale regime per dichiarare e versare l’IVA per tutte queste prestazioni di servizi B2C nell’UE.
- Attenzione:Per informazioni sull’applicazione della normativa nazionale e comunitaria del regime Oss è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: e-mail: mossitaly@agenziaentrate.it. Per l’assistenza riguardante gli aspetti prettamente informatici è possibile chiamare al numero 800 211 351
Chi può accedere al regime OSS UE
Possono accedere al regime UE
- i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. I soggetti Extra-ue, privi di stabile organizzazione, che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato devono nominare un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime.
Il regime include:
- vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
- vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
- prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).
Per accedere al nuovo regime Regime opzionale OSS (One Stop Shop) è necessario registrarsi mediante le funzionalità presenti nell’area riservata alla sezione ‘Regimi IVA mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop’
Attenzione: Per informazioni sull’applicazione della normativa nazionale e comunitaria del regime Oss è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: e-mail: mossitaly@agenziaentrate.it. Per l’assistenza riguardante gli aspetti prettamente informatici è possibile chiamare al numero 800 211 351
Dichiarazione Iva Oss
La Dichiarazione Iva Oss è inviata all’Agenzia attraverso il Portale Oss. La Dichiarazione ha cadenza trimestrale. Le scadenze per presentare la dichiarazione sono le seguenti: 30 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo; 31 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno; 31 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre; 31 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre.
Oss Ue
- Il soggetto passivo stabilito in Italia registrato all’Oss Ue deve indicare nella dichiarazione le prestazioni di servizi a consumatori finali che risiedono in uno Stato membro diverso dall’Italia e le vendite a distanza intracomunitarie di beni.
- Il soggetto passivo non stabilito nell’UE registrato all’Oss Ue in Italia deve indicare nella dichiarazione solo le vendite intracomunitarie di beni.
- L’interfaccia elettronica (stabilita nell’UE o al di fuori dell’UE) che facilita cessioni di beni (fornitore presunto) registrata all’Oss Ue in Italia deve indicare nella dichiarazione le vendite a distanza intracomunitarie di beni e talune cessioni nazionali di beni (si tratta delle cessioni nel contesto delle quali i beni si trovano in Italia, dove risiede anche l’acquirente al quale vengono inviati).
Oss non Ue
- Il soggetto passivo extra ue registrato all’Oss non-Ue deve indicare nella dichiarazione tutte le prestazioni di servizi (comprese i servizi di telecomunicazione radiodiffusione ed elettronici) effettuate a consumatori finali che risiedono negli Stati Ue (comprese le prestazioni di servizi a favore di consumatori residenti in Italia).
- I servizi prestati a destinatari in uno Stato membro nel quale il fornitore è stabilito devono essere dichiarati nella dichiarazione IVA nazionale del rispettivo Stato membro, indipendentemente dal fatto che tale stabile organizzazione partecipi o meno alla prestazione di servizi;
Il modello di Dichiarazione, disponibile in modalità web, è redatto in conformità all’Allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 del 12 febbraio 2020.
La Dichiarazione deve contenere l’indicazione del numero identificativo Iva, del periodo di riferimento, della valuta utilizzata e delle operazioni effettuate, suddivise per ciascuno Stato Membro di Consumo. Nell’ambito delle operazioni effettuate in ciascuno Stato Membro di Consumo, l’indicazione deve essere differenziata in ragione dell’aliquota applicata (ordinaria o ridotta).