Circolare  14/10/21

 

 

DAL 15 OTTOBRE 2021 OBBLIGO GREEN PASS

AZIENDE LAVORATORI AUTONOMI PROFESSIONISTI

NEI LUOGHI DI LAVORO

 

 

 

 

A partire dal 15 ottobre

 OBBLIGO DI POSSESSO DEL GREEN PASS E DI ESIBIZIONE  Per

 

  • lavoratori di aziende pubbliche
  • lavoratori di aziende private anche con attività all’aperto
  • lavoratori autonomi
  • professionisti.
  • amministratore
  • soci lavoratori dell’azienda
  • agenti (che accedono ai locali dell’impresa preponente
  • collaboratori autonomi )dipendenti dell’appaltatore (che svolgono la propria attività presso i locali dell’azienda committente)
  • lavoratori distaccati
  • lavoratori somministrati (all’impresa utilizzatrice da un’Agenzia di somministrazione di lavoro)
  • tirocinanti
  • stagisti
  • Colf – badante – baby sitter

 

 

SOGGETTI CHE NON POSSONO VACCINARSI PER COMPROVATI MOTIVI DI SALUTE

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
CHI DEVE CONTROLLARE IL LAVORATORE

 

 

 

Ø  Il datore di lavoro in prima persona, obbligato alla redazione prima del 15/10/2021 di un documento della procedura con le modalità operative di organizzazione delle verifiche del possesso del Green Pass in azienda:

Ø  o Persona incaricata del controllo CON DELEGA SCRITTA sulla base delle indicazioni impartite dal datore di lavoro e formato per conoscere le sanzioni da applicare, IN OGNI CASO è IL DATORE DI LAVORO IL SOGGETTO RESPONSABILE DELLE SANZIONI anche se eventuali inadempimenti nell’esecuzione delle mansioni di controllo affidate agli incaricati possano avere rilevanza disciplinare.

Ø  o personale anche esterno all’azienda nel rispetto delle indicazioni e della privacy

Ø  il datore di lavoro o il controllore possono chiedere il documento d’identità al solo fine di accertare la corrispondenza del titolare del Green Pass

 

 

 

QUALI SONO I LUOGHI DI LAVORO

l’obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass nei seguenti luoghi di lavoro:

  • aziende – stabilimenti
  • sedi – succursali
  • uffici dell’impresa
  • generalità dei “luoghi in cui l’attività lavorativa è svolta”
  • qualsiasi luogo nel quale il lavoratore sia tenuto, anche solo in parte, temporaneamente o occasionalmente, a svolgere la propria attività lavorativa.

 

 

COME EFFETTUARE IL CONTROLLO

 

Effettuare i controlli sulla base delle linee guida stabilite nel documento redatto dall’azienda, prima del 15/10/2021, della procedura con le modalità operative di organizzazione delle verifiche del possesso del Green Pass e con la relativa tempistica programmata:

— Prevedere prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
— Prevedere, preferibilmente, un primo controllo generale al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e verifiche periodiche a campione.
 — Richiedere la certificazione cartacea del green pass.
 Verificare il certificato con il relativo QR Code digitale.

Per la verifica digitale: Scaricare gratuitamente l’APP: VerificaC19ü  Inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19
—  L’App VerificaC19 controlla il sigillo elettronico e mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. 

COME DOCUMENTARE E TRACCIARE L’AVVENUTO CONTROLLO  

Il datore di lavoro o controllore non può trattenere documenti o dati in fase di verifica pertanto è consigliabile lasciare traccia dell’avvenuto controllo, creando un semplice registro con l’indicazione della data ed orario della verifica, del soggetto accertatore, di quello verificato e dell’esito del controllo.(adempimento controverso

 

CHI PUO’ EFFETTUARE I CONTROLLI SULL’AZIENDA

Gli accertamenti possono essere condotti:

v dal personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale dall’Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio. dalle Forze di polizia

v dal personale di polizia municipale dotato della qualifica di agente di P.S.

v dalle Forze armate.

 

 

SANZIONI PER I DATORI DI LAVORO

 

il datore di lavoro che svolge anch’esso un’attività lavorativa; è tenuto al possesso del green pass, avendo cura di nominare una persona diversa per il controllo del proprio certificato.

 

i datori di lavoro che violano gli obblighi DEL GREEN PASS E DEL CONTROLLO e che omettono di individuare e definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità di organizzazione delle verifiche e che omettono di individuare e designare formalmente gli incaricati dei controlli sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 1.000 euro, che si raddoppiano in caso di violazioni reiterate (da 800 euro a 2.000 euro);

Nel caso in cui il datore di lavoro non verifica il possesso del green pass del lavoratore e la violazione viene reiterata, la sanzione è raddoppiata. Non risulta chiaro se questa sanzione possa essere applicata per ciascuna giornata in cui è stata accertata la violazione.

 

EFFETTI DELLA MANCANZA DEL POSSESSO DEL GREEN PASS PER IL LAVORATORE

Qualora il lavoratore, dal 15 ottobre, sia sprovvisto di green pass, si configura automaticamente l’ipotesi dell’assenza ingiustificata ( non sembra possibile l’utilizzo delle ferie ).

In conseguenza il lavoratore:

Ø  viene sanzionato con la perdita della retribuzione per tutte le giornate in cui il lavoratore non sia in grado di esibirlo con le conseguenze anche sulla retribuzione indiretta e differita, compresa la maturazione del Tfr e di tutti i parametri ai fini pensionistici e dei calcoli ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali.

Ø  Il soggetto che non risulta in possesso del green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro può rientrare  in servizio nel momento in cui presenta detta certificazione.

Ø  In caso di malattia insorta durante l’assenza ingiustificata, non dovrebbe modificare il motivo dell’assenza dovuta alla mancanza di green pass. Nel caso del lavoratore privo di green pass esiste già una causa sanzionatoria accertata per non lavorare, quindi la malattia non dovrebbe rilevare, prevalendo in questo caso l’assenza ingiustificata.

Ø  SONO ESCLUSI DALLE SANZIONI PER MANCANZA DEL GREEN PASS SOLO I LAVORATORI IN POSSESSO DI IDONEA CERTIFICAZIONE MEDICA DI ESENZIONE, CHE SONO STATE PROROGATE SINO AL 30 NOVEMBRE 2021.

Ø  Non è consentito al datore di lavoro richiedere al lavoratore un’auto-dichiarazione sul possesso del green pass perché non rappresenta un’adeguata modalità di controllo.

Ø  Lo Smart Working rappresenta una esigenza organizzativa del datore di lavoro ma non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass.

SANZIONI PER LAVORATORI IN AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI  

IL LAVORATORE SENZA GREEN PASS dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, PUÒ ESSERE SOSTITUITO CON ALTRO DIPENDENTE, assunto a tempo determinato

Il datore di lavoro ha la facoltà di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella dell’(eventuale) contratto di lavoro per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta (non oltre il consueto termine del 31 dicembre 2021). Qualora sia disposta la sospensione e sia attivato un contratto a termine per la sostituzione del dipendente, questo non può rientrare a sua scelta, ma rimane sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione.

 

 

SANZIONI PER LAVORATORI IN AZIENDE CON PIU’ DI 15 DIPENDENTI

 

 

Sanzione per assenza ingiustificata con sospensione della retribuzione e di qualsiasi altro compenso comunque denominato, in base alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, ma senza conseguenze disciplinari

A prescindere dalle dimensioni dell’impresa, il decreto prevede anche una sanzione specifica nel caso in cui un lavoratore eluda le verifiche e venga sorpreso dal datore senza green pass. In tale ipotesi, è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro (raddoppiata in caso di violazioni reiterate). Il datore sarebbe inoltre legittimato ad avviare una procedura disciplinare per sanzionare tale condotta, non essendo questo comportamento coperto da nessuna tutela specifica.

 

 SANZIONI PER ALTRI SOGGETTI NON DIPENDENTI: CONSULENTI- LIBERI PROFESSIONISTI IN GENERE – COLLABORATORI – AGENTI – TIROCINANTI – STAGISTI sospensione temporanea del rapporto di lavoro non subordinato, valutando le singole situazioni caso per caso.

Si ritiene necessariamente da sospendere temporaneamente il contratto con il quale l’imprenditore individuale si reca in azienda per un incarico di manutenzione continuativa di strutture, impianti o macchinari.

In caso di controllo successivo nel quale viene accertato che il lavoratore non è in grado di esibire una Certificazione Verde in corso di validità, il lavoratore è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 1.500 che viene irrogata del Prefetto competente territorialmente, su segnalazione del datore di lavoro.

 

 

 

Dott.ssa Alice Carla Russo