SANATORIA ( CONDONO ) IRREGOLARITA’ FORMALI

OGGETTO DELLA SANATORIA

 ( CONDONO )

 

 

Le violazioni formali che possono essere sanate sono solo quelle per le quali ha competenza l’Agenzia delle Entrate e per le quali può irrogare le relative sanzioni amministrative e che non intaccano la base imponibile e l’imposta, ai fini dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte sui redditi, delle addizionali e imposte sostitutive, sulla ritenute alla fonte, sui crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

Anche se commesse dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati;
Con la sanatoria delle infrazioni formali vengono sanate:
Ø  le irregolarità;
Ø  le infrazioni;
Ø  le inosservanze di obblighi o adempimenti;
Ø  commesse fino al 31 ottobre 2022;

Di fatto vengono condonati tutti gli errori, le irregolarità, le infrazioni e i mancati adempimenti di qualunque natura formale, che non rilevano:

  • nella determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’Iva e dell’Irap;
  • sul calcolo dell’imposta;
  • sul pagamento dei tributi;

La norma stabilisce ulteriormente che la regolarizzazione si perfeziona, oltre che con il pagamento, con la «rimozione delle irregolarità od omissioni».

ELENCO DELLE IRREGOLARITA’ SANABILI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco di esempi delle irregolarità rientranti nella sanatoria che non devono avere modificato l’imponibile o l’imposta:

  • Ritardi nella comunicazione dei corrispettivi;
  • Ritardi nella emissione di fatture e note di credito;
  • Ritardi nella trasmissione fatture e note di credito;
  • Omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA;
  • Errori fatture reverse charge;
  • l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  • Dimenticanze di fatture CEE ed Extra CEE con conseguente ritardo di inserimento nelle comunicazioni periodiche;
  • Utilizzo codici IVA errati delle LIPE;
  • Errori e dimenticanze nelle registrazioni di prima nota cassa non incidenti nella base imponibile;
  • la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, cioè l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente;
  • l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta;
  • l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia delle Entrate o da altri soggetti autorizzati, cioè la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non corrispondenti al vero;
  • l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio o variazione dell’attività.
  • l’omesso o tardivo invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
  • la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;
  • la violazione degli obblighi legati alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
  • l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
  • l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza;
  • l’erronea compilazione della dichiarazione integrativa che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione.

MODALITA’ DELLA SANATORIA

Le irregolarità possono essere sanate con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni

Si può scegliere l’anno o gli anni che si vogliono sanare
(consigliabile sanare 2022-2021-2020-2019-2018)

Il pagamento va eseguito in due rate di pari importo da versare:
1.       il 31 marzo 2023;
2.       il 31 marzo 2024;
3.       in unica soluzione entro il 31 marzo 2023;

ESLUSIONE DALLA SANATORIA

NON RIENTRANO NELLA SANATORIA:
Ø  le violazioni riferite al quadro RW (monitoraggio degli investimenti patrimoniali e delle attività finanziarie detenuti all’estero)
Ø  gli atti di contestazione della collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del Dl 167/1990;
Ø  le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi;
Ø  per le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un PVC, i termini di decadenza  vengono prorogati di due anni;

PERFEZIONAMENTO DELLA SANATORIA

  • Per il perfezionamento della regolarizzazione entro il 31 marzo 2024 si deve operare anche “la rimozione delle irregolarità od omissioni”. ( in effetti si tratta di rimuovere quelle infrazioni che possono essere oggetto di adempimenti integrativi o modificativi escludendo quelli immodificabili)
  • Nel caso in cui il contribuente, per un giustificato motivo, non ha effettuato la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la sanatoria, continua a produrre effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni;
  • la rimozione può sempre essere effettuata entro il termine del 31 marzo 2024 anche in presenza di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato.
  • L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.
  • La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale.

Dott. Salvatore Russo
Dott.ssa Adriana Vera Russo
Rag. Rita Adamo