ROTTAMAZIONE QUATER RUOLI DAL 2000 AL 30 GIUGNO 2022

SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE ALLA ROTTAMAZIONE QUATER

Possono presentare istanza di adesione:
▪ contribuenti debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
▪ debitori che hanno aderito alle rottamazioni precedenti e sono decaduti per non aver pagato le rate;
▪ debitori che hanno fruito del “saldo e stralcio” degli omessi versamenti precedenti, e sono decaduti per non aver pagato le rate

OGGETTO DELLA ROTTAMAZIONE
CARTELLE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

 

 

 

La rottamazione quater riguarda tutti i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 all’agente della riscossione (i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS consegnati all’Agente della Riscossione).
La rottamazione quater comprende anche:
·        i carichi contenuti in cartelle non ancora notificate;
·        i carichi interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
·        i carichi già oggetto di una precedente rottamazione anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento;
·         I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che entro il 31 gennaio 2023, hanno adottato un provvedimento di adesione trasmesso all’Agenzia Entrate Riscossione e pubblicato sul proprio sito.
·        La presenza di pagamenti parziali non crea ostacoli alla rottamazione, però non si ha diritto al rimborso delle somme già pagate e quanto già corrisposto a titolo di capitale e rimborso delle spese di esecuzione, va scomputato dalle somme dovute.

BENEFICI DELLA ROTTAMAZIONE QUATER

Il beneficio della rottamazione consiste nel pagamento solamente delle sole a titolo di capitale, delle spese di notifica della cartella di pagamento e di rimborso spese delle eventuali procedure esecutive, pertanto sono oggetto di sgravio totale:
▪ qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva
▪ ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolo se si tratta di imposte sui redditi e IVA o di diversi interessi;
▪ gli interessi di mora applicati quando il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;
▪ i compensi di riscossione;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE E OPERATIVITA’

 

 

 

 

 

 

 

L’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader), ha rilasciato sul proprio sito istituzionale il link a cui collegarsi per aderire alla sanatoria. La nuova definizione agevolata opererà esclusivamente online senza moduli cartacei all’indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
I Contribuenti che hanno carichi inclusi nella nuova sanatoria possono già presentare la domanda come segue:
Ø  accedendo all’area riservata con le credenziali Spid, Cie (carta d’identità elettronica) o Cns (carta nazionale dei servizi) senza la necessità di allegare documentazione di riconoscimento.
Ø  Sull’area libera del sito della Riscossione, allegando i documenti di riconoscimento;  In questo caso, bisognerà stare attenti a non saltare i passaggi della procedura che prevede ben tre e-mail.
La prima contiene un link che andrà convalidato entro le 72 ore successive, altrimenti non sarà più valido e la procedura sarà annullata.

  1.  La seconda mail arriverà dopo la convalida del link e conterrà il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
  2. La terza mail, invece, avrà allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

SCADENZA E CONTENUTO DELLE ISTANZE DI ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUATER

Le domande di adesione alla rottamazione quater dovranno essere presentate TELEMATICAMENTE entro il 30 aprile con la indicazione della volontà:
Ø  di definire i ruoli che si vogliono rottamare;
Ø  la forma di pagamento in unica soluzione o a rate;
Ø  l’impegno a rinunciare ad eventuale contenzioso in corso riguardante i ruoli interessati dall’istanza.
Presa in carico l’istanza di adesione l’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) provvederà ad inviare entro il 30 giugno 2023:
1.      la comunicazione con l’esito dell’accettazione della domanda;
2.       l’ammontare della somma dovuta per la definizione agevolata;
3.       i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione;
4.      L’eventuale mancato accoglimento;

INTEGRAZIONI O CORREZIONI DELLE ISTANZE

Entro la data del 30 aprile 2023 si potranno presentare anche:
Ø  richieste per carichi non contenuti in quella già inviata che saranno considerate integrative;
Ø  richieste per “correggere” domande relative a carichi contenuti nella precedente domanda che saranno considerate sostitutive;

ESCLUSIONI DALLA ROTTAMAZIONE QUATER

 

NON RIENTRANO NELLA ROTTAMAZIONE:
*  i carichi relativi a somme dovute per il recupero degli aiuti di Stato;
* risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e l’imposta sul valore aggiunto (Iva) riscossa all’importazione;
* multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
* crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
* le somme affidate dagli enti territoriali alla riscossione attraverso gli avvisi di pagamento (Gia).

MODALITA’ DI PAGAMENTO

 

 

 

 

 

 

L’importo dovuto per la rottamazione quater potrà essere versato facoltativamente come segue:
·         in un’unica soluzione;
·         dilazionato in un massimo di 18 rate in cinque anni (quindi fino al 2027);
In caso di rateazione le rate devono essere formate come segue:
1.       le prime due rate devono essere di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute con scadenza

al 31 luglio e al 30 novembre 2023.
2.       Le restanti rate trimestrali distribuite lungo i quattro anni successivi, dovranno essere versate entro:
il 28 febbraio – 31 maggio – 31 luglio – 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024.
Sull’ammontare della rateazione saranno dovuti interessi al tasso del 2% annuo a partire dal 1° agosto 2023.
I versamenti possono avvenire:
▪ mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
▪ tramite domiciliazione bancaria;
▪ presso gli uffici dell’Agente della Riscossione;
ATTENZIONE: è sempre esclusa la compensazione nel modello di delega «F24» mediante crediti disponibili;
SALVAGENTE: sono sempre previsti cinque giorni di tolleranza in caso di ritardo nel pagamento di ciascuna scadenza;

ROTTAMAZIONE MULTE STRADALI

 

In caso di carichi a ruolo relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada (multe stradali) e altre sanzioni amministrative, con la rottamazione quater si dovranno pagare:
Ø  solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Ø   Non si dovranno versare le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

EFFETTI DELLA TOTTAMAZIONE QUATER

 

 

 

La presentazione della domanda di rottamazione quater PRODURRÀ IMMEDIATI EFFETTI A FAVORE DEL CONTRIBUENTE:

  1. il contribuente non sarà considerato inadempiente per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc).
  2. bloccherà nuovi fermi;
  3. bloccherà i pignoramenti;
  4. non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive;
  5.  non proseguirà le procedure esecutive avviate in precedenza tranne per quelle per le quali è stato espletato il primo incanto con esito positivo e  resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DELLE PRECEDENTI RATEIZZAZIONI

 

Con la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione quater si verificano i seguenti ulteriori effetti positivi per il contribuente:
Ø  fino alla scadenza del 31 luglio 2023, sono sospesi gli obblighi di pagamento relativi a precedenti rateizzazioni.
Ø  Alla data del 31 luglio 2023 le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la rottamazione quater saranno automaticamente revocate.
Ø  In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione alla sanatoria, il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate del piano di dilazione precedente.

PERDITA DEI BENEFICI PER DECADENZA DELL’AGEVOLAZIONE

 

In caso di decadenza:
Ø  saranno ripristinati tutte le sanzioni, interessi e aggio di riscossione.
Ø  Sarà ancora possibile richiedere una nuova dilazione del debito residuo, alle condizioni previste dalla normativa a regime.
Ø  Fino alla soglia di euro 120.000 di debito non occorre dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria del contribuente e quindi si può scegliere la durata del piano di rientro fino a 72 rate mensili, liberamente, con riferimento a ciascun carico a ruolo.
 

Dott.ssa Adriana Vera Russo
Dott. Salvatore Russo