Dopo le segnalazioni fatte dall’Associazione Nazionale Commercialisti, con l’Art.1bis D.L. n. 73 del 2021 (conversione Legge n. 106 del 2021), è stata Soppressa la disposizione del c.d. “Decreto Sostegni-bis” in base alla quale gli “altri” contributi-indennità COVID-19 sono concessi nel rispetto dei limiti-condizioni della Comunicazione UE 1863.
Con tale soppressione l’Agenzia delle Entrate ha disposto che i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i contributi e le indennità citati nell’avvertenza non devono indicare il relativo importo:
1. nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli REDDITI;
2. nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16).
Inoltre, i soggetti non devono, neppure compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP).
E’ stato chiarito che i contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI e IRAP seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto dell’avvertenza pubblicata nel sito dell’Agenzia delle Entrate.