Green pass novita’ dal 1 febbraio 2022

 

 

 Green Pass
nuove regole dal
1 febbraio 2022

DA MARTEDÌ 1 FEBBRAIO 2022 sarà necessario essere in possesso di Green Pass BASE per accedere a:
pubblici uffici
servizi postali, bancari e finanziari
attività commerciali (ad eccezione di quelle che “soddisfano le esigenze essenziali e primarie della persona”).

Come di ottiene
 il green pass base

Il green pass può essere ottenuto:

  1. con tampone antigenico rapido valido 48 ore;
  2. con tampone molecolare per 72 ore;
  3. guarigione dal covid-19;
  4. vaccinazione; 

ATTIVITA’ PER LE QUALI NON SERVE

il Green Pass per accedere

 

 

il Green Pass NON SERVIRA’ per accedere a:

  • Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi al dettaglio di alimenti e bevande (escluso in ogni caso il consumo sul posto);
  • Negozi di commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  • Negozi di commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali in esercizi specializzati;
  • Attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • Negozi di commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati, farmacie e parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
 CENTRI COMMERCIALI Nei centri commerciali sarà consentito accedere SENZA Green Pass SOLO nei negozi essenziali riportati nel precedente elenco.

N.B.: in tutti le altre attività del centro commerciale non esonerate sarà necessario esibire il green pass base.

CENTRI COMMERCIALI
ZONA ARANCIONE

NEI CENTRI COMMERCIALI IN ZONA ARANCIONE:

nei giorni festivi e prefestivi è consentito SOLO con GREEN PASS RAFFORZATO, CON esclusione sempre delle attività essenziali.

 

 VERIFICA GREEN PASS

 

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il green pass, sono tenuti a verificarne il possesso mediante la lettura del QR CODE, utilizzando l’applicazione “VerificaC19”, scaricata su un dispositivo mobile. Per il controllo del green pass base, l’App deve essere impostata su “VERIFICA BASE”

In caso di dubbi, è possibile richiedere un documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

IN caso di delega della verifica del Green Pass a soggetti terzi (dipendenti, collaboratori) è necessario un incarico con atto formale con le necessarie istruzioni per eseguire l’attività di verifica

 

 SOGGETTI ESENTI GREEN PASS

I soggetti che sono esentati dalla vaccinazione, oltre i minori di 12 anni, possono accedere a tutte le attività per le quali è richiesto il green pass.Questi soggetti DEVONO esibire un certificato rilasciato dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

N.B.: la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, già emesse e di nuova emissione, è stata prorogata fino al 28 febbraio 2022.

 La certificazione deve contenere i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita) e i riferimenti del medico vaccinatore che rilascia la certificazione di esenzione.

 CONTROLLO DEL GREEN PASS BASE I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base possono effettuare i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, o a campione, successivamente all’ingresso della clientela nei locali”.
 

 

SANZIONI IN CASO DI MANCATO CONTROLLO

 

in caso di mancato controllosarà applicata la disciplina sanzionatoria che STABILISCE, salvo che il fatto costituisca reato, che:

  • il mancato rispetto delle misure di contenimento individuate e applicate con i provvedimenti adottati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000;
  • applicazione, in alcuni casi, della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.