MODALITA’ RATEIZZAZIONI CARTELLE ESATTORIALI

 

 NUOVO TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per il relativo pagamento viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) senza applicazione di interessi di mora.
Prima di tale termine l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
Per le cartelle di pagamento che verranno notificate dal 1° gennaio 2022 viene ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.

 ISTANZE DI RATEIZZAZIONE FINO A 100.000 EURO

Per importi fino a 100 mila euro, puoi ottenere la rateizzazione direttamente on-line usufruendo del servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservataoppure tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione.
Sarà necessario dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà senza aggiungere alcuna documentazione. In questo caso, accedi al piano ordinario che ti consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti crescenti in base alla preferenza espressa.
*Il servizio non è al momento disponibile per i contribuenti con carichi iscritti a ruolo negli ambiti provinciali della regione Sicilia

 ISTANZE DI RATEIZZAZIONE
 SUPERIORI 100.000 EURO

Per importi superiori a 100 mila euro si può richiedere la rateizzazione presentando domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello.
Sarà necessario allegare la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

Se la richiesta è accolta, si accede al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.

 

RATEIZZAZIONE PIANO STRAORDINARIO A 120 RATE
(10 ANNI) 

Per ottenere un piano straordinario, fino a 120 rate (10 anni), è necessario dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario.
Si può presentare la domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, allegando la documentazione richiesta ai fini della concessione del piano straordinario.
Se la richiesta è accolta, si accede al piano straordinario che consente di pagare il debito con rate costanti.

 PROROGA DELLE RATEIZZAZIONI GIÀ OTTENUTE PER AGGRAVAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE

Se si ha già un piano di rateizzazione, non decaduto, e la condizione economica peggiora, si può chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.
La proroga, richiedibile una sola volta, può essere ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) o straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).
Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata dichiarando che, successivamente alla concessione della rateizzazione, si è verificato un peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

 Scadenza Rateizzazioni piani in essere alla data dell’8 marzo 2020

Per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 (*) quindi piani concessi prima del periodo emergenziale, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

 Numero massimo rate non pagate per decadenza rateizzazioni in essere alla data 8 marzo 2020

Per i piani di rateizzazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, prima del periodo emergenziale, per le quali non si riesce  a corrispondere tutte le rate scadute entro il 31 ottobre 2021 è stata predisposta una estensione a 18 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza dei piani di rateizzazione in essere all’8 marzo 2020 (*), in caso di mancato pagamento.
Pertanto, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l’intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, che avviene, appunto, con il mancato pagamento di 18 rate.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Numero massimo rate non pagate per decadenza rateizzazioni concesse dopo la data 8 marzo 2020

Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e per quelle riferite a richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate.
 Nessuna proroga per le rate scadute nel periodo emergenziale rateizzazioni concesse dopo la data 8 marzo 2020 Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 con rate scadute durante il periodo di sospensione emergenziale (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è rimasto fissato al 30 settembre 2021.

Studio Russo