IVA REGISTRAZIONE E DETRAZIONE FATTURE A CAVALLO D’ANNO 2025/2026

QUADRO GENERALE

IMPLICAZIONI PRATICHE

  • È necessario che, a fine 2025, l’ufficio amministrativo verifichi con precisione le ricezioni SdI e distingua le fatture ricevute entro il 31/12 da quelle ricevute a gennaio 2026.
  • Deve risultare dai registri IVA che le fatture ricevute entro il 31/12/2025 sono registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2025, se si intende esercitare su quell’anno la detrazione.
  • È opportuno utilizzare sezionali o altre evidenze contabili chiare per le fatture di dicembre registrate l’anno successivo ma imputate all’anno precedente.
  • Per eventuali errori in dichiarazione, occorre distinguere tra errore formale di esposizione (potenzialmente sanabile con integrativa) e mancata registrazione nei termini, che comporta la perdita del diritto di detrazione [6][8].

ARGOMENTO

DESCRIZIONE ARGOMENTO

FATTURE A CAVALLO D’ANNO 2025/2026: QUADRO GENERALE Con la chiusura dell’esercizio 2025, si deve prestare particolare attenzione al trattamento delle fatture emesse o ricevute a cavallo tra dicembre 2025 e i primi giorni di gennaio 2026.
La corretta imputazione della detrazione IVA dipende sia da elementi sostanziali (effettuazione dell’operazione, esigibilità dell’imposta) sia da elementi formali (possesso e registrazione della fattura) [1][4].
Non è sufficiente che la fattura sia datata entro il 31 dicembre: è determinante la data di effettiva ricezione (soprattutto tramite SdI) e la modalità di registrazione nei registri IVA.
PRINCIPIO GENERALE DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA Il diritto alla detrazione IVA sorge quando l’imposta diventa esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto [1]. Occorrono due condizioni:
(1) che l’operazione sia stata effettuata (esigibilità IVA)
(2) che il cessionario/committente sia in possesso di una fattura valida ai sensi dell’art. 21 DPR 633/72 [4].
Per le fatture elettroniche, il possesso si collega alla loro messa a disposizione tramite SDI o area riservata [4][7].
REGOLA DEL 15 DEL MESE SUCCESSIVO E RELATIVO LIMITE DI FINE ANNO Durante l’anno, per i contribuenti mensili, l’art. 1 DPR 100/1998 consente di far concorrere alla liquidazione di un mese anche le fatture di acquisto riferite ad operazioni di quel mese, ma ricevute e registrate entro il 15 del mese successivo (cd. “regola del 15”) [2].
ATTENZIONE A CAVALLO DI ANNO:

la stessa norma esclude espressamente l’applicazione di questa regola per le operazioni effettuate nell’anno precedente [2][3].

·        Una fattura di dicembre 2025, ricevuta a gennaio 2026 non può essere imputata alla liquidazione o alla dichiarazione IVA 2025 in virtù della regola del 15: il diritto alla detrazione matura ed è esercitabile soltanto nel 2026.

RILEVANZA DELLA DATA DI RICEZIONE SDI AI FINI DEL POSSESSO DEL DOCUMENTO Per le fatture elettroniche, il momento di ricezione coincide, di regola, con la data in cui il Sistema di Interscambio (SdI) consegna la fattura al destinatario (o la rende disponibile nell’area riservata), risultante dalle relative ricevute.
Tale data è fondamentale per individuare l’anno in cui è possibile esercitare la detrazione [4][7].
In caso di fatture non recapitabili, l’interpello 435/2023 precisa che la data di presa visione in area riservata assume rilievo come data di ricezione, fermo restando che il contribuente non può strumentalmente posticipare tale presa visione se è consapevole dell’esistenza della fattura [7].
QUANDO LA DETRAZIONE IVA È ESERCITABILE (PRINCIPIO DI FONDO) Il diritto alla detrazione si considera esercitabile nell’anno in cui risultano soddisfatti entrambi i presupposti:
(a) operazione effettuata ed IVA divenuta esigibile;
(b) possesso della fattura (ricezione via SdI).

·        Se la fattura è emessa e ricevuta entro il 31 dicembre, la detrazione può essere imputata all’anno che si chiude;

·        se la ricezione avviene solo a gennaio, la detrazione compete all’anno successivo [1][4].

In ogni caso, la detrazione richiede la corretta registrazione della fattura nel registro degli acquisti, nei tempi e con le modalità previste dall’art. 25 DPR 633/72 [1].

FATTURE DI FINE ANNO RICEVUTE ENTRO IL 31 DICEMBRE: CONDIZIONI PER LA DETRAZIONE SU 2025 Se una fattura emessa dal fornitore con data di dicembre 2025 viene recapitata tramite SdI al cliente entro il 31 dicembre 2025:
(1) il diritto alla detrazione sorge nel 2025;
(2) la detrazione può essere esercitata nella liquidazione periodica di dicembre 2025, se la registrazione avviene in tempo utile per quella liquidazione;
(3) qualora la registrazione avvenga nei primi mesi del 2026, ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2025, la detrazione resta riconosciuta sull’anno 2025, con imputazione tramite specifico sezionale o altra evidenza contabile che eviti duplicazioni [1][4].
REGISTRAZIONE NEL NUOVO ANNO DI FATTURE RICEVUTE A DICEMBRE: USO DI SEZIONALI E IMPUTAZIONE CORRETTA La prassi dell’Agenzia (circ. 1/E 2018 e successivi interpelli) ammette che le fatture ricevute entro il 31/12, ma registrate in un momento successivo, possano concorrere alla detrazione dell’anno in cui il diritto è sorto, purché la registrazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa a tale anno [4][6]. Operativamente è opportuno (se non indispensabile) utilizzare un sezionale IVA dedicato per le fatture di dicembre 2025 registrate nel 2026 ma da imputare al 2025, così da evitare duplicazioni sia nei registri che in dichiarazione e garantire la riconciliazione con le liquidazioni periodiche.
FATTURE DI FINE ANNO RICEVUTE NEL NUOVO ANNO: DETRAZIONE SOLO NELL’ANNO SUCCESSIVO Qualora una fattura di acquisto relativa ad operazioni di fine 2025 (es. datata 31.12.2025) sia recapitata al destinatario tramite SdI solo nei primi giorni di gennaio 2026 (es. 4.1.2026), il presupposto formale del possesso della fattura si realizza soltanto nel 2026.
In tal caso, il diritto alla detrazione IVA deve essere esercitato esclusivamente nell’anno 2026, attraverso le liquidazioni periodiche 2026 o, al più tardi, con la dichiarazione annuale IVA relativa al 2026 [4][5].
La regola del 15 non consente di “riportare indietro” questa detrazione sull’anno 2025, essendo operazione dell’anno precedente [2].
ESEMPIO PRATICO – CASO 1: FATTURA DI FINE ANNO RICEVUTA ENTRO DICEMBRE Un’impresa riceve una fattura datata 30 dicembre 2025 tramite SdI il 31 dicembre 2025.
Se la fattura viene registrata nel registro IVA acquisti entro i termini utili alla liquidazione di dicembre:
(1) la detrazione IVA è esercitabile nella liquidazione del mese di dicembre 2025;
(2) in alternativa, ove la registrazione avvenga successivamente ma sempre entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2025, la detrazione potrà confluire direttamente in dichiarazione, imputata all’anno 2025 [1][4].
ESEMPIO PRATICO – CASO 2: FATTURA DI FINE ANNO RICEVUTA NEL NUOVO ANNO Una fattura datata 31 dicembre 2025 viene emessa dal fornitore a fine anno, ma è recapitata tramite SdI al destinatario soltanto il 4 gennaio 2026.
In questo caso, il diritto alla detrazione IVA sorge nel 2026, perché solo in tale anno è soddisfatto il requisito formale del possesso della fattura.
L’impresa potrà quindi esercitare la detrazione:
(1) con la liquidazione periodica di gennaio 2026 (o di un periodo successivo), purché la fattura sia debitamente registrata;
(2) al più tardi, con la dichiarazione annuale IVA relativa al 2026 [4].
SOGGETTI IN PRO RATA: IMPATTO DELLE FATTURE A CAVALLO D’ANNO Per i soggetti che applicano il pro rata di detraibilità (art. 19 e 19-bis DPR 633/72), la tempistica con cui si esercita la detrazione incide sul calcolo della percentuale di detraibilità e sulle eventuali rettifiche negli anni successivi [5]. Se una fattura riferibile, economicamente, a forniture dell’anno 2025 viene ricevuta e detratta nel 2026, essa rientrerà nel calcolo del pro rata 2026. Nel 2027, in sede di verifica e rettifica del pro rata (art. 19-bis2), potrà rendersi necessaria una rettifica in aumento o in diminuzione, in funzione del diverso rapporto tra operazioni imponibili ed esenti nei due esercizi. Fenomeni analoghi si verificano per le fatture relative a fine 2024 ricevute a inizio 2025 e detratte nel 2025 [5].
FUNZIONE E LIMITI DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE NELL’ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE La dichiarazione IVA annuale rappresenta il termine ultimo entro cui esercitare il diritto alla detrazione per ciascun anno, in presenza dei presupposti sostanziali e formali (art. 19 DPR 633/72) [1]. La combinazione con l’art. 25 consente di registrare fatture ricevute entro il 31/12 anche nel corso dell’anno successivo, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione, attribuendo la detrazione all’anno di ricezione. Oltre tali termini, il diritto non può più essere esercitato se manca un errore dichiarativo originario, poiché si considera consumato [4][6].
LIMITI ALLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE PER RECUPERARE IVA “PERDUTA” L’art. 8, c. 6-bis, DPR 322/1998 consente di presentare dichiarazioni integrative a favore per correggere errori o omissioni che hanno comportato un maggior debito o una minore eccedenza detraibile [6][8]. La prassi recente (interpelli 479/2023 e 115/2025) chiarisce però che l’integrativa è utilizzabile solo in presenza di un errore essenziale nella dichiarazione (ad esempio, fattura ricevuta e registrata nei termini ma non riportata correttamente in dichiarazione). Se invece il contribuente non ha registrato affatto la fattura nei termini consentiti dagli artt. 19 e 25, si configura una rinuncia definitiva al diritto di detrazione, non recuperabile tramite integrativa [6][8].
IMPORTAZIONI DI BENI A FINE ANNO: MOMENTO RILEVANTE AI FINI DELLA DETRAZIONE Per le importazioni di beni, l’IVA è liquidata in dogana. Non esistono fatture emesse nel senso tradizionale; il documento doganale di importazione (bolletta) costituisce il riferimento per l’esercizio della detrazione. Il momento rilevante ai fini del diritto alla detrazione è, in linea di massima, la data di accettazione della dichiarazione doganale e di svincolo della merce, momento in cui l’imposta diviene esigibile. L’art. 25 DPR 633/72 richiede la registrazione delle bollette doganali nel registro acquisti, anteriormente alla liquidazione periodica in cui si intende esercitare la detrazione e comunque entro il termine della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il diritto è sorto [1][5].
RUOLO DEI REGISTRI IVA E UTILIZZO DI SEZIONALI PER LA GESTIONE DI FINE ANNO La normativa IVA impone la tenuta di registri delle fatture emesse e degli acquisti (artt. 23–25 DPR 633/72) ma non vieta la suddivisione in sezionali diversi, purché la contabilità sia ordinata, veritiera e coerente [1]. L’utilizzo di sezionali separati (ad es. uno dedicato alle “fatture di dicembre ricevute entro il 31/12 ma registrate l’anno successivo”) è utile per: (1) evitare duplicazioni o omissioni in dichiarazione; (2) tracciare con chiarezza le fatture imputate a un determinato anno di detrazione; (3) agevolare controlli interni e verifiche fiscali [4].
NECESSITÀ DI CONTROLLO STRINGENTE DELLE DATE DI RICEZIONE E REGISTRAZIONE La corretta gestione delle fatture a cavallo degli esercizi richiede un controllo puntuale: (1) delle date di ricezione SdI o delle date di presa visione in area riservata, che determinano l’anno in cui può essere esercitata la detrazione; (2) delle date di registrazione nei registri IVA acquisti, che devono rispettare i limiti temporali per l’imputazione della detrazione all’anno di competenza. Una pianificazione adeguata delle operazioni di fine anno (anche tramite check-list e scadenziari interni) è fondamentale per massimizzare la detrazione nel rispetto della normativa, senza incorrere in preclusioni definitive del diritto [4][5].
CONSIDERAZIONI OPERATIVE FINALI PER LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO La gestione delle fatture e dei documenti doganali a cavallo d’anno deve essere impostata in modo da: (1) monitorare quotidianamente gli esiti SdI e le notifiche di consegna nei giorni a ridosso del 31 dicembre; (2) garantire la tempestiva registrazione (diretta o tramite sezionali) delle fatture ricevute entro il 31/12, così da non perdere la possibilità di esercitare la detrazione sull’anno che si chiude; (3) valutare l’impatto delle detrazioni rinviate all’anno successivo sui calcoli di pro rata e sulle eventuali rettifiche; (4) verificare con attenzione, in caso di errori dichiarativi, se ricorrano le condizioni per l’uso della dichiarazione integrativa a favore, nel rispetto dei limiti posti dalla prassi [5][8].

Dettaglio Fonti

[1] D.P.R. 633/1972, art. 19 e 25, come modificati dal D.L. 50/2017
[2] D.P.R. 100/1998, art. 1, come modificato dall’art. 14 D.L. 119/2018
[3] FAQ Agenzia delle Entrate – Fatture elettroniche e regola del 15 del mese
[4] Circolare Agenzia Entrate n. 1/E del 17.1.2018
[5] Circolare Agenzia Entrate n. 20/E del 29.12.2021
[6] Interpello Agenzia Entrate n. 479 del 18.12.2023
[7] Interpello Agenzia Entrate n. 435 del 2023
[8] Interpello Agenzia Entrate n. 115 del 2025

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