AGEVOLAZIONI FISCALI SUI CARBURANTI PER LE IMPRESE AUTOTRASPORTO

Normativa vigente aggiornata al D.L. 18 marzo 2026 n. 33 e D.L. 3 aprile 2026 n. 42

PREMESSA  Con la presente circolare lo Studio intende fornire un quadro completo ed aggiornato delle agevolazioni fiscali vigenti in materia di carburanti per le imprese. Il recente D.L. 18 marzo 2026, n. 33 (c.d. “Decreto Carburanti”), pubblicato in G.U. n. 64 del 18 marzo 2026, e il successivo D.L. 3 aprile 2026, n. 42, pubblicato in G.U. n. 78 del 3 aprile 2026, hanno introdotto nuove misure urgenti per contrastare i rialzi dei prezzi petroliferi internazionali, affiancandosi alla normativa strutturale già esistente a favore di autotrasporto, agricoltura, pesca e imprese in generale.

 

ARGOMENTO

DESCRIZIONE

1. RIMBORSO/CREDITO DI IMPOSTA ACCISE SUL GASOLIO — AUTOTRASPORTO (STRUTTURALE)
Fondamento normativo Art. 24-ter, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise — TUA). Modalità operative definite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con note trimestrali.
Natura del beneficio Rimborso/credito di imposta strutturale e trimestrale sull’accisa pagata sul gasolio per autotrazione, pari alla differenza tra l’aliquota ordinaria e l’aliquota agevolata di 403,22 €/1.000 litri.
Soggetti beneficiari Hanno diritto al beneficio le imprese che svolgono:

•   Attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva (MMC) pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da persone fisiche o giuridiche iscritte all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi;

•   Trasporto merci in conto proprio con licenza di esercizio, iscritte nell’elenco apposito;

•   Imprese stabilite in altri Stati UE, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria per l’esercizio della professione di autotrasportatore;

•   Determinate categorie di trasporto persone ricomprese dall’art. 24-ter TUA (es. TPL, noleggio con conducente ecc.).

Importo del rimborso (2026) L’importo varia in base al tipo di carburante:

•   Gasolio tradizionale: 229,18 €/1.000 litri

•   Gasolio paraffinico HVO non conforme ai requisiti di sostenibilità: 229,18 €/1.000 litri

•   Gasolio paraffinico HVO conforme alle condizioni di sostenibilità previste dalla normativa: 214,18 €/1.000 litri

La corretta classificazione del prodotto nella domanda è fondamentale per evitare rigetti o obblighi di regolarizzazione.

Modalità di presentazione La dichiarazione va presentata TRIMESTRALMENTE tramite il servizio telematico doganale E.D.I. o in formato cartaceo, entro il mese successivo al trimestre di riferimento:

•   I trimestre (gen-mar): domanda entro il 30 aprile

•   II trimestre (apr-giu): domanda entro il 31 luglio

•   III trimestre (lug-set): domanda entro il 31 ottobre

•   IV trimestre (ott-dic): domanda entro il 31 gennaio dell’anno successivo

Per il 1° trimestre 2026 il termine di presentazione è il 30 aprile 2026.

Documentazione richiesta

È obbligatorio conservare e allegare:

•    Fatture elettroniche di acquisto carburante riportanti obbligatoriamente la TARGA del veicolo rifornito (requisito indispensabile per la validità della domanda);

•    Documentazione relativa ai veicoli (libretti di circolazione, iscrizione all’Albo);

•   La mancanza della targa o informazioni incoerenti determinano il rigetto della domanda.

Utilizzo del credito

Il credito maturato può essere:

•   Utilizzato in compensazione tramite modello F24 (con apposito codice tributo);

•   Richiesto come rimborso in denaro direttamente all’Agenzia delle Dogane.

IMPORTANTE: per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, i crediti sorti con riferimento ai consumi di ciascun trimestre sono soggetti alla prescrizione triennale.

Limiti di compensazione Il credito da rimborso accise autotrasporto è escluso dai limiti ordinari di compensazione (non si applica il tetto annuo di 700.000 euro né il limite di 250.000 euro per i crediti da dichiarazione), rendendolo uno strumento particolarmente vantaggioso per le imprese con elevati consumi di gasolio.
3. CREDITO D’IMPOSTA STRAORDINARIO AUTOTRASPORTO — D.L. 33/2026, ART. 3
Fondamento normativo Art. 3, D.L. 18 marzo 2026, n. 33. Criteri e modalità applicative saranno definiti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, di concerto con il MEF.
Natura Contributo straordinario una tantum, sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto in risposta all’eccezionale aumento del costo del gasolio registrato nel primo semestre 2026.
Soggetti beneficiari Imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano attività di trasporto merci per conto di terzi, indicate all’art. 24-ter, comma 2, lettera a) del TUA (D.Lgs. n. 504/1995). Sono escluse le imprese non iscritte all’Albo.
Base di calcolo Il credito è commisurato alla MAGGIORE spesa sostenuta per il gasolio carburante nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al prezzo medio del mese di febbraio 2026, secondo i dati rilevati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
Dotazione finanziaria La misura è finanziata nel limite massimo complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2026. Al raggiungimento del plafond, i crediti vengono riproporzionati.
Modalità di utilizzo Il credito è utilizzabile ESCLUSIVAMENTE in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026. Non è cedibile a terzi né rimborsabile in denaro.
Regime fiscale Il credito presenta un regime fiscale particolarmente favorevole:
•   Non concorre alla formazione del reddito imponibile (né IRPEF né IRES);
•   Non concorre alla base imponibile IRAP;
•   Non è soggetto ai limiti ordinari di utilizzo dei crediti in compensazione (no tetto 700.000 €, no limite 250.000 €);
•   È cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il totale dei benefici non superi la spesa effettivamente sostenuta.
Aggiornamento costi esercizio Per tenere conto della volatilità dei prezzi, il decreto prevede che fino al 30 giugno 2026 l’aggiornamento dei costi del gasolio rilevanti ai fini del settore autotrasporto avvenga con cadenza mensile, limitatamente alla componente carburante, favorendo un più corretto adeguamento dei corrispettivi nei contratti di trasporto.

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

FONTE NORMATIVA ARTICOLI DI RIFERIMENTO E CONTENUTO
D.L. 18 marzo 2026, n. 33 (Decreto Carburanti) Art. 1: misure anti-speculazione e monitoraggio prezzi carburanti — potenziamento poteri del Garante dei prezzi MIMIT.

Art. 2: riduzione temporanea accise su benzina, gasolio e GPL per 20 giorni dalla pubblicazione in G.U. (19 marzo – 1° aprile 2026).

Art. 3: credito d’imposta straordinario per le imprese di autotrasporto merci (trasporto conto terzi, art. 24-ter TUA), commisurato alla maggiore spesa gasolio di marzo-maggio 2026 rispetto a febbraio 2026; limite 100 milioni €; compensazione F24 entro 31/12/2026.

Art. 4: credito d’imposta fino al 20% per il settore della pesca professionale per carburante acquistato in marzo-maggio 2026.

Art. 5: disposizioni finanziarie — incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica di 15,5 milioni € per il 2027.

Art. 6: entrata in vigore.

D.L. 3 aprile 2026, n. 42 (Decreto Carburanti bis) Art. 1, comma 1, lett. a): modifica dell’art. 8, D.L. 38/2026 — credito d’imposta Transizione 5.0; ridetermina il beneficio nell’89,77% dell’importo originariamente richiesto per chi ha ricevuto conferma tecnica dal GSE.

Art. 1, comma 1, lett. b): credito d’imposta per imprese agricole per gasolio/benzina acquistati in marzo 2026, fino al 20% della spesa IVA esclusa; plafond 30 milioni €; compensazione F24 entro 31/12/2026; non cedibile; non concorre a reddito né a IRAP.

Art. 1, comma 1, lett. c): riduzione accise benzina, gasolio e GPL dal 8 aprile al 1° maggio 2026.

D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise — TUA) Art. 24-ter: disciplina strutturale del rimborso accise gasolio per autotrazione; individua le categorie di trasporto beneficiarie; definisce la procedura trimestrale di rimborso/compensazione.

Tabella A, punto 4-bis: aliquota agevolata per autotrasporto pari a 403,22 €/1.000 litri.

Allegato I: aliquote ordinarie dei carburanti per autotrazione (benzina, gasolio, GPL, gas naturale), modificabili da provvedimenti di urgenza.

Art. 21-bis (gas naturale): disciplina dell’accisa sul gas naturale per autotrazione.

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) Art. 164, comma 1: disciplina la deducibilità delle spese relative agli autoveicoli aziendali, distinguendo:

a) deducibilità 100% per veicoli strumentali e adibiti ad uso pubblico;

b) deducibilità 20% per autovetture e altri veicoli non strumentali;

b-bis) deducibilità 70% per veicoli in uso promiscuo ai dipendenti.

Art. 164, comma 1-bis (introdotto da L. 205/2017, art. 1 co. 922): condizione del pagamento tracciabile per la deducibilità delle spese carburante, con effetto dal 1° luglio 2018.

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA) Art. 19-bis.1, lett. c): detrazione IVA al 40% per gli autoveicoli non strumentali.

Art. 19-bis.1, lett. d): detrazione IVA proporzionale al grado di inerenza per i carburanti — stessa percentuale prevista per il veicolo.

Tabella A, Parte II: aliquota IVA ridotta al 10% per i prodotti petroliferi destinati all’uso agricolo (gasolio UMA, gasolio per mezzi agricoli).

Art. 21: obbligo di fattura elettronica per le cessioni di carburanti e lubrificanti verso soggetti IVA.

L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) Art. 1, comma 917: obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di benzina e gasolio destinate ad essere usati come carburanti per motori, in vigore dal 1° luglio 2018.

Art. 1, comma 922: introduce il comma 1-bis nell’art. 164 TUIR — deducibilità delle spese carburante condizionata al pagamento con strumenti tracciabili.

Art. 1, commi 924-925: credito d’imposta al 50% delle commissioni POS per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante.

D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento UMA) Regolamento che disciplina le modalità di gestione delle agevolazioni fiscali per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica (c.d. regime UMA — Utenti Motori Agricoli).

Definisce le procedure di assegnazione del carburante agevolato, i quantitativi, le tabelle di consumo e gli obblighi dei beneficiari.

D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 (Revisione Accise) Art. 3: ridefinizione progressiva (quinquennale) delle aliquote di accisa, finalizzata al progressivo riallineamento dell’accisa su benzina e gasolio (eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi — SAD, in linea con le direttive UE e il PNRR).

Eccezioni esplicite: le agevolazioni sul gasolio agricolo e per i gasoli paraffinici HVO in ambito agricolo restano invariate (non si applicano i riallineamenti a tali settori).

Modifica confermata da art. 1, comma 129, lett. a), L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026).

D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (Decreto Liberalizzazioni) Art. 61: modifica le modalità di utilizzo del credito da rimborso accise autotrasporto; introduce la prescrizione triennale per i crediti sorti con riferimento ai consumi di ciascun trimestre; definisce le modalità di compensazione tramite modello F24.
Provvedimento AE n. 73203 del 4 aprile 2018 Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che elenca i mezzi di pagamento considerati idonei a comprovare la tracciabilità delle spese per carburante (ai sensi dell’art. 164 co. 1-bis TUIR e art. 19-bis.1 D.P.R. 633/1972): carte di credito, di debito, prepagate; assegni bancari e postali; vaglia cambiari; bonifici; strumenti elettronici ex art. 5, D.Lgs. 82/2005.
Circolare AE n. 8/E del 30 aprile 2018 Circolare dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce i soggetti beneficiari del credito d’imposta commissioni POS per i distributori di carburante (art. 1 co. 924-925, L. 205/2017). Precisa che il beneficio spetta a chiunque, in base a un legittimo titolo, gestisca un impianto di distribuzione e accetti pagamenti elettronici.
Risoluzione AE n. 3/E del 14 gennaio 2019 Istituisce il codice tributo ‘6896’ per l’utilizzo in compensazione F24 del credito d’imposta POS distributori carburante (50% commissioni su transazioni con carte di credito per cessioni di carburante ad imprese, professionisti e consumatori finali). L’anno di riferimento per il codice tributo è l’anno di sostenimento della spesa.
Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 Regolamento della Commissione Europea relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) agli aiuti de minimis. Applicabile al credito d’imposta POS distributori carburante (art. 1 co. 925, L. 205/2017). Fissa il massimale de minimis per ciascun soggetto beneficiario nell’arco di tre esercizi fiscali.
D.P.R. 14 agosto 1967, n. 1009 Disciplina originaria degli utenti di motori agricoli (UMA) — regolamento concernente le agevolazioni fiscali sugli oli minerali per i lavori agricoli. Tuttora in vigore per i principi fondamentali del regime, integrato dal D.M. 454/2001 e dalle successive disposizioni regionali di attuazione.

 

AVVERTENZA  La presente circolare ha carattere meramente informativo. I crediti d’imposta introdotti dal D.L. 33/2026 e dal D.L. 42/2026 sono subordinati all’emanazione dei relativi decreti attuativi ministeriali ancora in corso di adozione alla data di redazione del presente documento. Si raccomanda di contattare lo Studio per una valutazione personalizzata della propria situazione e per un tempestivo monitoraggio delle circolari dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane che definiranno i codici tributo e le modalità operative di fruizione dei crediti.

Canicattì, 17 aprile 2026
 Studio Russo  |