AGEVOLAZIONI FISCALI SUI CARBURANTI PER LE IMPRESE
AGRICOLTURA E PESCA
Normativa vigente aggiornata al D.L. 18 marzo 2026 n. 33 e D.L. 3 aprile 2026 n. 42
| PREMESSA Con la presente circolare lo Studio intende fornire un quadro completo ed aggiornato delle agevolazioni fiscali vigenti in materia di carburanti per le imprese. Il recente D.L. 18 marzo 2026, n. 33 (c.d. “Decreto Carburanti”), pubblicato in G.U. n. 64 del 18 marzo 2026, e il successivo D.L. 3 aprile 2026, n. 42, pubblicato in G.U. n. 78 del 3 aprile 2026, hanno introdotto nuove misure urgenti per contrastare i rialzi dei prezzi petroliferi internazionali, affiancandosi alla normativa strutturale già esistente a favore di autotrasporto, agricoltura, pesca e imprese in generale. |
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ARGOMENTO |
DESCRIZIONE |
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| Fondamento normativo | Art. 4, D.L. 18 marzo 2026, n. 33. Criteri e modalità applicative saranno definiti con Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, entro 30 giorni dall’entrata in vigore, di concerto con il MEF. |
| Natura e misura | Contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta fino al 20% della spesa sostenuta (al netto dell’IVA, documentata da fatture) per l’acquisto di carburante per l’attività di pesca professionale. |
| Periodo agevolabile | Spese per carburante sostenute nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026. |
| Soggetti beneficiari | Imprese che esercitano l’attività di pesca professionale. Analoghe misure sono estese ad ulteriori settori con caratteristiche simili, che saranno individuati con il decreto attuativo ministeriale. |
| Utilizzo e regime fiscale | Utilizzo esclusivamente in compensazione F24 entro il 31 dicembre 2026. Il credito non concorre alla formazione del reddito né alla base IRAP. Non è soggetto ai limiti ordinari di compensazione e non è cedibile. |
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| Fondamento normativo | D.L. 3 aprile 2026, n. 42, in vigore dal 4 aprile 2026 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2026). Il decreto prevede un contributo straordinario per compensare i maggiori costi carburante derivanti dalle crisi dei mercati internazionali. |
| Natura e misura | Credito d’imposta straordinario pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina (al netto dell’IVA), documentata da fatture d’acquisto ex art. 21, D.P.R. 633/1972. |
| Periodo agevolabile | ESCLUSIVAMENTE gli acquisti di gasolio e benzina effettuati nel mese di marzo 2026, utilizzati per l’alimentazione dei mezzi impiegati nelle attività agricole. |
| Esempio pratico | Un’azienda agricola che ha sostenuto una spesa di 10.000 euro per carburante nel mese di marzo 2026 ottiene un credito d’imposta di 2.000 euro (20% × 10.000 €), da utilizzare in compensazione fiscale tramite F24 entro il 31 dicembre 2026. |
| Soggetti beneficiari | Imprese del settore agricolo che impiegano gasolio e benzina per la lavorazione dei campi, la movimentazione dei mezzi agricoli e le attività di produzione. Non sono ricomprese le imprese in regime forfettario per le quali il credito non produce effetti deducibili. |
| Dotazione finanziaria | Plafond complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2026. In caso di superamento del limite, i crediti sono rideterminati proporzionalmente. |
| Modalità di utilizzo | Utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026. NON può essere richiesto a rimborso in denaro e NON è cedibile a terzi. |
| Regime fiscale | Regime fiscale agevolato: • Non aumenta il reddito imponibile dell’impresa (non concorre a IRPEF/IRES); • Non entra nella base imponibile IRAP; • Non interferisce con i meccanismi di deducibilità dei costi di acquisto carburante; • Non si applicano i limiti ordinari di compensazione (no tetto 700.000 € e no limite 250.000 €); • Cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi costi, nel limite del 100% della spesa sostenuta. |
| Decreto attuativo | Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 42/2026 il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di concerto con il MEF, adotterà il decreto attuativo che definirà le modalità operative per la fruizione del credito, incluso il codice tributo da indicare nel modello F24. |
| 6. GASOLIO AGRICOLO AGEVOLATO — REGIME UMA (STRUTTURALE) | |
| Fondamento normativo | D.P.R. 14 agosto 1967, n. 1009; D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento modalità di gestione delle agevolazioni fiscali sugli oli minerali per lavori agricoli); D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), Tabella A. |
| Natura | Agevolazione strutturale e permanente: i carburanti destinati all’agricoltura beneficiano di accise ridotte o azzerate, in linea con le direttive europee sull’esenzione per usi agricoli. |
| Attività ammesse | Le attività per le quali è ammessa l’agevolazione UMA includono:
• Lavori agricoli, orticoli e florovivaistici; • Attività di allevamento; • Silvicoltura e piscicoltura; • Nomadismo apistico e movimentazione arnie; • Coltivazioni sotto serra. IMPORTANTE: non cambia la disciplina agevolata per il gasolio agricolo UMA nonostante i recenti riallineamenti dell’aliquota ordinaria sul gasolio da parte del D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 (riordino accise): le agevolazioni agricole restano invariate. |
| Accesso all’agevolazione | Per accedere all’agevolazione le imprese devono:
• Essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio; • Essere iscritte all’Anagrafe delle Aziende Agricole (SIAN); • Presentare domanda tramite i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con la Regione, entro il 30 giugno di ogni anno per la campagna in corso; • Avere il fascicolo aziendale SIAN aggiornato e validato prima della presentazione. |
| IVA agevolata | Il D.P.R. 633/1972 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% (anziché 22%) per i prodotti petroliferi destinati all’attività agricola (v. Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972). È l’USO del carburante a determinare l’agevolazione, non il mezzo con cui è trasportato. |
| 7. DEDUCIBILITÀ DEI COSTI DI CARBURANTE — ART. 164 TUIR | |
| Fondamento normativo | Art. 164, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); comma 1-bis introdotto dall’art. 1, comma 922, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), con effetto dal 1° luglio 2018. Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 73203 del 4 aprile 2018. |
| Obbligo di pagamento tracciabile | Dal 1° luglio 2018 le spese per carburante per autotrazione sono deducibili SOLTANTO se effettuate mediante mezzi di pagamento tracciabili. Il pagamento in contanti comporta la PERDITA integrale della deduzione del costo e della detraibilità dell’IVA. |
| Mezzi di pagamento ammessi | Secondo il Provvedimento AE n. 73203/2018, sono idonei: • Carte di credito, carte di debito (bancomat), carte prepagate; • Assegni bancari e postali, circolari e non circolari; • Vaglia cambiari e postali (R.D. 1736/1933); • Bonifici bancari e postali; • Mezzi di pagamento elettronici previsti dall’art. 5, D.Lgs. 82/2005; • Altri strumenti elettronici che consentano l’addebito in conto corrente (incluse app di pagamento, wallet digitali ecc.). |
| Deducibilità piena (100%) | Ai sensi dell’art. 164, comma 1, lett. a), TUIR, si applica la deducibilità integrale (100%) per:
• Veicoli esclusivamente strumentali all’attività propria dell’impresa (autocarri, furgoni, trattori stradali, ecc.); • Veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi, NCC ecc.); • Veicoli impiegati dagli autotrasportatori per l’esercizio dell’attività. |
| Deducibilità ridotta (20%) | Per le autovetture, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori NON strumentali all’attività, la deduzione è limitata al 20% delle spese sostenute (art. 164, comma 1, lett. b), TUIR). Il limite si applica anche agli altri costi di gestione del mezzo (manutenzione, assicurazione, bollo ecc.). |
| Deducibilità 70% — Uso promiscuo | Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, la deduzione sale al 70% (art. 164, comma 1, lett. b-bis), TUIR). In questo caso il dipendente viene tassato per un fringe benefit pari al 30% dell’uso convenzionale. |
| Obbligo fattura elettronica | L’acquisto di benzina e/o gasolio per autotrazione da parte di imprese e professionisti DEVE essere documentato mediante fattura elettronica (obbligo in vigore dal 1° luglio 2018 ex art. 1, comma 917, L. 205/2017). In assenza di fattura elettronica, non è possibile esercitare né la deduzione del costo né la detrazione dell’IVA. |
| 8. DETRAIBILITÀ DELL’IVA SUGLI ACQUISTI DI CARBURANTE | |
| Fondamento normativo | Art. 19-bis.1, lett. d), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA). Circolare AE n. 8/E del 30 aprile 2018. |
| Regola generale | La detraibilità dell’IVA sul carburante SEGUE le stesse percentuali di deducibilità del costo previste dall’art. 164 TUIR per il relativo veicolo, ferma restando la condizione del pagamento tracciabile. |
| Detrazione 100% IVA | L’IVA è detraibile nella misura del 100% per i veicoli strumentali all’attività propria dell’impresa (autocarri, trattori, veicoli esclusivamente utilizzati per l’attività) e per quelli adibiti ad uso pubblico. |
| Detrazione 40% IVA | Per le autovetture e gli altri veicoli NON strumentali (art. 19-bis.1, lett. c) e d), D.P.R. 633/1972), la detrazione dell’IVA è limitata al 40% (veicoli ad uso aziendale non esclusivo). |
| IVA 10% per uso agricolo | Come già indicato al punto 6, il D.P.R. 633/1972 (Tabella A, parte II) prevede l’IVA ridotta al 10% per i prodotti petroliferi usati in agricoltura, con vantaggio diretto per le imprese in regime speciale che non possono recuperare l’IVA a credito. |
| Condizione pagamento | In assenza di pagamento tracciabile: IVA completamente indetraibile e costo completamente indeducibile. La sola fattura elettronica senza pagamento tracciabile non è sufficiente. |
| 9. CREDITO D’IMPOSTA COMMISSIONI POS — DISTRIBUTORI DI CARBURANTE | |
| Fondamento normativo | Art. 1, commi 924 e 925, L. 27 dicembre 2017, n. 205. Circolare AE n. 8/E del 30 aprile 2018. Risoluzione AE n. 3/E del 14 gennaio 2019 (codice tributo 6896). |
| Soggetti beneficiari | Esercenti di impianti di distribuzione di carburante che accettano pagamenti elettronici tramite carte di credito emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione ex art. 7, sesto comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605. |
| Misura del credito | Credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2018 tramite sistemi di pagamento elettronico con carte di credito per le cessioni di carburante a imprese, esercenti arti/professioni e consumatori finali. |
| Regime de minimis | Il beneficio è riconosciuto nel rispetto dei limiti relativi agli aiuti in regime de minimis (Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE). |
| Utilizzo | Il credito è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 con il codice tributo 6896. L’anno di riferimento è quello di sostenimento della spesa. |
| 10. RIEPILOGO ADEMPIMENTI E SCADENZE 2026 | |
| Rimborso accise autotrasporto — I trim. 2026 | Scadenza: 30 aprile 2026. Presentare la dichiarazione tramite servizio EDI dell’Agenzia delle Dogane o in formato cartaceo. Conservare fatture con indicazione della targa del veicolo rifornito. |
| Credito autotrasporto D.L. 33/2026 | Attendere il decreto attuativo del MIT (entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 33/2026). Raccogliere documentazione sulle spese gasolio di marzo, aprile, maggio 2026. Compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2026. |
| Credito imprese agricole D.L. 42/2026 | Attendere il decreto attuativo del Ministero dell’Agricoltura (entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 42/2026). Documentare le spese di gasolio e benzina di marzo 2026 con fatture. Compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2026. |
| UMA — domande carburante agevolato | Presentare domanda di assegnazione carburante agricolo agevolato tramite CAA entro il 30 giugno 2026, con fascicolo aziendale SIAN aggiornato. |
| Credito pesca D.L. 33/2026 | Attendere decreto attuativo del Ministero dell’Agricoltura. Documentare le spese carburante nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2026. |
| Fatturazione elettronica carburante | Per OGNI rifornimento effettuato nell’esercizio dell’attività di impresa/professione: richiedere SEMPRE la fattura elettronica e pagare esclusivamente con strumenti tracciabili. Il pagamento in contanti comporta la perdita totale di deduzioni e detrazioni. |
| AVVERTENZA La presente circolare ha carattere meramente informativo e non costituisce parere professionale. I crediti d’imposta introdotti dal D.L. 33/2026 e dal D.L. 42/2026 sono subordinati all’emanazione dei relativi decreti attuativi ministeriali ancora in corso di adozione alla data di redazione del presente documento. Si raccomanda di contattare lo Studio per una valutazione personalizzata della propria situazione e per un tempestivo monitoraggio delle circolari dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane che definiranno i codici tributo e le modalità operative di fruizione dei crediti. |
Canicattì, 17 aprile 2026
Studio Russo |
