POS collegato alla cassa Dal 1° gennaio 2026
POS obbligatoriamente collegati ai Registratori di cassa.

 

   
DAL 1° GENNAIO 2026 Obbligo di collegamento fra strumenti di pagamento elettronico (hardware o software) e strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO Definizione delle modalità operative per il collegamento POS–Registratore Telematico (RT), memorizzazione puntuale dei pagamenti elettronici e trasmissione aggregata giornaliera all’Agenzia delle Entrate;
DEFINIZIONE “STRUMENTO DI PAGAMENTO ELETTRONICO” Qualsiasi dispositivo o procedura hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici; la definizione è ampia e ricomprende softPOS e altre soluzioni software, purché utilizzino PSP autorizzati o comunque siano compatibili con le regole tecniche.
DECORRENZA OBBLIGO Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
MODALITÀ DI REGISTRAZIONE/ABBINAMENTO Il collegamento fra ogni strumento di pagamento elettronico e il registratore telematico deve essere effettuato esclusivamente tramite il servizio web nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate;
l’operazione può essere effettuata dal titolare o da soggetto delegato tramite il servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”.
TERMINI DI PRIMA REGISTRAZIONE (AVVIO 2026) Per gli strumenti con contratto di convenzionamento in vigore nel mese di gennaio 2026, l’abbinamento va effettuato entro 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio web da parte dell’Agenzia delle Entrate.
TERMINI A REGIME PER NUOVE ATTIVAZIONI/VARIAZIONI A regime la registrazione dell’abbinamento è possibile a partire dal 6° giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo di quel mese (es.: POS attivato il 1° febbraio → registrazione tra 6 aprile e 30 aprile).
CONTENUTO DELLA MEMORIZZAZIONE E DOCUMENTI COMMERCIALI Al momento dell’operazione l’RT deve registrare e riportare nel documento commerciale la modalità di pagamento e l’importo relativo; i dati dei pagamenti elettronici sono trasmessi giornalmente in forma aggregata all’Agenzia secondo le regole tecniche vigenti [2].
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI (PSP / ACQUIRER) Gli operatori che mettono a disposizione strumenti di pagamento devono trasmettere telematicamente all’Agenzia i dati identificativi degli strumenti e l’importo complessivo delle transazioni giornaliere, secondo i contenuti e le tempistiche definite dal provvedimento del 21/03/2025.
TRATTAZIONE DEI SOFTPOS E PSP ESTERI (ES. SATISPAY) La normativa utilizza una definizione in termini di “strumento hardware o software”; pertanto i softPOS rientrano nell’ambito di applicazione se il servizio è erogato tramite PSP/fornitore che consente identificazione univoca dello strumento e integrazione con l’RT. In caso di PSP estero (iscrizione in albi esteri) è comunque necessario l’identificativo univoco che verrà comunicato dall’erogatore e da registrare nell’area riservata per l’abbinamento [2] [3].
SANZIONI Le violazioni agli obblighi di memorizzazione, trasmissione e mancato collegamento dello strumento di pagamento sono richiamate nel sistema sanzionatorio (modifiche introdotte dalla L. 207/2024): la mancata osservanza può essere sanzionata secondo le disposizioni vigenti in materia tributaria [1].
SPECIFICHE TECNICHE E SOLUZIONI SOFTWARE ALTERNATIVE Le soluzioni software per memorizzazione/trasmissione anonima sono disciplinate da provvedimenti AdE (es. provv. 07/03/2025 per soluzioni software ai sensi dell’art.24 D.Lgs. 8 gennaio 2024, n.1); le specifiche tecniche e i tracciati sono pubblicati e possono essere aggiornati dall’Agenzia [3].
RUOLO DELL’ESERCENTE L’esercente deve censire ogni strumento di pagamento elettronico nell’area riservata indicando l’identificativo univoco, l’unità locale d’uso e l’RT al quale abbinare lo strumento; può delegare l’operazione a soggetti abilitati (es. intermediari) tramite il servizio di accreditamento e censimento dispositivi [2].
ESEMPIO OPERATIVO Esempio fornito nel provvedimento: negozio con 1 RT e 3 POS (diversi PSP/softPOS) – tutti i POS vanno censiti singolarmente e abbinati allo stesso RT dell’unità locale; ogni incasso deve essere registrato dall’RT con indicazione della modalità di pagamento e importo [2].
NOTE OPERATIVE E TEMPISTICHE DI PUBBLICAZIONE La data di messa a disposizione del servizio web per l’abbinamento è comunicata dall’Agenzia con avviso sul sito; le manutenzioni o aggiornamenti alle specifiche tecniche saranno pubblicate nella sezione dedicata dell’Agenzia [2] [3].

Analisi dettagliata

  • Quadro normativo: l’obbligo di collegamento deriva dalla modifica normativa inserita nella Legge n. 207/2024 (art.1, commi 74-77) che integra il d.lgs. n.127/2015 imponendo la piena integrazione tra registrazione dei corrispettivi e processo di pagamento elettronico [1].
  • Atto attuativo principale: il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31/10/2025 definisce modalità operative, termini e regole per la registrazione/abbinamento tramite il servizio web “Fatture e Corrispettivi” e specifica la decorrenza dal 1° gennaio 2026 [2].
  • Comunicazioni da parte degli operatori: il provvedimento del 21/03/2025 disciplina le comunicazioni che gli operatori (acquirer/PSP) devono inviare all’Agenzia relativamente agli identificativi degli strumenti e agli importi giornalieri, con tracciati e regole tecniche allegati [3].
  • Ambito applicativo di softPOS e PSP esteri: la formulazione normativa per “strumento hardware o software” permette di includere softPOS; tuttavia rileva la disponibilità di un identificativo univoco fornito dall’operatore che consenta l’alimentazione del censimento nell’area riservata e l’abbinamento all’RT [2] [3].

Implicazioni pratiche

  • Censimento dispositivi: ogni esercente deve verificare l’elenco strumenti (PSP/identificativi) e procedere al censimento/abbinamento in area riservata indicando unità locale e RT di riferimento [2].
  • Tempistiche da rispettare: verificare se lo strumento era in contratto a gennaio 2026 (termine 45 giorni dall’apertura servizio) oppure seguire le regole a regime (registrabile dal 6° giorno del secondo mese successivo alla disponibilità) [2].
  • Verifica PSP/softPOS: ottenere dall’erogatore l’identificativo univoco dello strumento (anche per PSP esteri) per consentire l’abbinamento e la corretta trasmissione dei dati giornalieri [3] [2].
  • Adeguamento dei documenti commerciali: assicurare che il documento commerciale riporti modalità di pagamento e importo, così che la memorizzazione puntuale sia coerente con la trasmissione aggregata giornaliera [2].

Conclusioni

La normativa (L. 207/2024) impone il collegamento obbligatorio fra strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici con decorrenza 1° gennaio 2026 [1]; il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate del 31/10/2025 ha definito le modalità operative di abbinamento tramite il servizio web “Fatture e Corrispettivi”, i termini transitori (45 giorni) e i termini a regime (6° giorno del secondo mese e ultimo giorno lavorativo) nonché l’obbligo di memorizzazione puntuale delle forme di pagamento e degli importi nel documento commerciale [2]. Gli operatori che forniscono strumenti di pagamento devono trasmettere all’Agenzia i dati identificativi e gli importi giornalieri secondo il provvedimento del 21/03/2025 [3].

Dettaglio Fonti

[1] Legge 30 dicembre 2024, n. 207 — art. 1, commi 74-77

[2] Agenzia delle Entrate — Provvedimento del Direttore del 31 ottobre 2025 (attuazione art.1, commi 74 e 77, L. 207/2024)

[3] Agenzia delle Entrate — Provvedimento del Direttore del 21 marzo 2025 (comunicazione dati transato / art.22 DL 124/2019)

Nota: la presente circolare è redatta sulla base dei testi normativi e provvedimenti richiamati nelle fonti indicate; per casi pratici con esigenze particolari (es.: punti vendita multipli, sistemi consolidati/server RT, utilizzo massivo di softPOS o PSP esteri) si rimanda alle specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia e alla documentazione del fornitore del servizio di pagamento.

STUDIO RUSSO