VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2025
                SCADENZA 29 DICEMBRE 2025

Argomento

Descrizione dettagliata

Metodo e scadenza

i soggetti IVA sono tenuti a versare l’acconto entro il 29 dicembre 2025.
Si precisa che per il calcolo dell’acconto sono disponibili tre metodi alternativi:

1.     Storico;
2.     Effettivo (analitico);
3.     Previsionale.
Metodo Storico
base di calcolo
Il metodo storico prevede il calcolo dell’acconto in misura pari all’88% dell’IVA dovuta nell’ultimo periodo di liquidazione del 2024 (ultimo mese per i mensili o ultimo trimestre per i trimestrali).
Se dall’ultima liquidazione 2024 risulta un credito IVA, non è dovuto alcun versamento a titolo di acconto.

Metodo effettivo (analitico)
base di calcolo

Il metodo effettivo (analitico) si basa sulla liquidazione IVA relativa alle operazioni registrate fino al 20 dicembre 2025.
Se alla data del 20/12/2025 risulta un debito IVA, l’acconto da versare corrisponde al 100% di tale debito.
Se invece alla stessa data risulta un credito IVA, non è dovuto alcun acconto. Questo metodo richiede quindi una liquidazione “intermedia” aggiornata alla data indicata.

Metodo previsionale logica generale

Il metodo previsionale si fonda su una stima della posizione IVA al termine dell’anno 2025.
La circolare evidenzia espressamente solo il caso in cui, sulla base della previsione, il contribuente ritenga di chiudere l’anno a credito: in tale ipotesi non è dovuto alcun versamento di acconto.
Il metodo, per sua natura, comporta una valutazione ex ante dell’andamento dell’IVA dell’anno in corso.

Modalità di versamento  Modello F24 e codici tributo

L’acconto IVA deve essere versato tramite modello F24, senza applicazione di interessi o maggiorazioni.
Vengono indicati i seguenti codici tributo:
6013 per contribuenti con liquidazione IVA mensile;
6035 per contribuenti con liquidazione IVA trimestrale.
Il versamento avviene nei termini ordinari, con imputazione all’acconto IVA dell’anno 2025.
Clienti con contabilità interna all’azienda  gestione del metodo effettivo/previsionale

I contribuenti che gestiscono la contabilità all’interno dell’Azienda e che intendono non effettuare il versamento dell’acconto o ridurlo rispetto a quanto risulterebbe dal metodo storico, devono:

Elaborare una situazione IVA al 20/12/2025.
In particolare, per chi prevede di non dover versare nulla al 31/12/2025 o di versare un importo inferiore rispetto all’anno precedente, è richiesto di:
(i) stampare sui registri IVA una liquidazione IVA provvisoria al 20/12/2025;
(ii) consegnare allo Studio copia della liquidazione IVA provvisoria al 20/12/2025.

Tali adempimenti sono richiesti per documentare la situazione di debito/credito IVA posta a base della scelta di non versare o di versare un acconto inferiore.

Casi di esclusione dall’acconto  importi minimi

Non è dovuto acconto IVA quando l’importo che risulterebbe a debito è inferiore a € 103,29.
Soggetti che presumono di chiudere l’anno in corso con un debito tale che l’acconto (calcolato con la percentuale dell’88%) risulterebbe inferiore alla soglia di € 103,29: si fa riferimento al caso di un debito non superiore a € 116,72, che porterebbe a un acconto (pari all’88%) inferiore a detta soglia minima.

Casi di esclusione regimi agevolati  e regimi speciali

 

 

Sono elencati tra i soggetti esclusi dal versamento dell’acconto:

1.     i “contribuenti minimi”, ovvero titolari di partita IVA nel regime dei minimi (con richiamo a una specifica norma di legge);
2.     i contribuenti “forfettari” ex Legge 190/2014;
3.      le imprese che esercitano attività di intrattenimento in regime speciale ex art. 74, comma 6, DPR 633/1972;
4.     le associazioni in regime forfettario ex Legge 398/1991;
5.     i produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, DPR 633/1972;
6.      i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla Legge 398/1991;
7.     i raccoglitori/rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento IVA; gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda entro determinate date (30 settembre per i trimestrali, 30 novembre per i mensili), a condizione che non svolgano altre attività soggette a IVA.

Casi di esclusione altre situazioni soggettive e oggettive

 

 

Sono altresì esclusi:
·        i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2025;
·        i soggetti che risultano a credito nell’ultimo periodo di liquidazione dell’anno precedente (mese o trimestre);
·         i soggetti per i quali, applicando il metodo analitico, dalla liquidazione IVA al 20/12/2025 emerge un’eccedenza a credito;
·         i soggetti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito o con debito così basso da ricadere sotto la soglia minima di versamento;
·         i contribuenti che effettuano esclusivamente operazioni esenti o non imponibili;
·         contribuenti che nell’ultima liquidazione del 2025 prevedono di chiudere a credito;
·         contribuenti mensili che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre 2025 e contribuenti trimestrali che hanno cessato l’attività entro il 30 settembre 2025.

Reato di omesso versamento IVA soglia di punibilità e termine

ATTENZIONE: al reato di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10-ter:
Qualifica di “reato fiscale” e la relativa disciplina:
E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni il mancato versamento dell’IVA per un importo superiore a € 250.000 per ciascun periodo d’imposta, se il mancato versamento perdura entro il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.
Si precisa che non rileva più, ai fini del perfezionamento del reato, il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo.
Reato di omesso versamento IVA  rapporti con le rateazioni

La sanzione penale non si applica nei casi in cui il debito d’imposta sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali ex art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997, riferiti ai controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni.

Il reato si configura qualora sia intervenuta decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell’art. 15-ter DPR 602/1973 e l’ammontare del debito residuo sia comunque superiore a € 75.000.

Reato di omesso versamento IVA Utilizzo compensazioni crediti non spettanti o inesistenti
 Momento di consumazione e richiamo a prassi

Si precisa che il reato di omesso versamento non è integrato da un semplice ritardo rispetto alle scadenze ordinarie, ma richiede che l’omissione si protragga fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.

È richiamata inoltre un’interpretazione amministrativa (Circolare 4 agosto 2006, n. 28/E) in tema di utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti: viene riportato che il delitto si perfeziona alla data in cui, nello stesso periodo d’imposta, si procede a ulteriori compensazioni tali che la somma degli importi compensati superi la soglia prevista. Si ribadisce che la violazione è punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

 Dott. Salvatore Russo
Cons. Rita Carmela Adamo