Dichiarazione IVA 2021 NOVITA’ – trattamento versamenti sospesi

 

Una delle principali novità della dichiarazione IVA 2021 è rappresentata dalla necessità di predisporrei quadri relativi alle informazioni inerenti ai versamenti IVA che erano stati sospesi dalle norme Covid-19;

Alcuni versamenti periodici IVA in scadenza nel 2020 sono stati sospesi e rinviati al 2021 dalla numerosa normativa emergenziale che ha caratterizzato l’anno fiscale appena passato.

Nel caso in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di rinviare questi versamenti, la dichiarazione IVA 2021, per l’anno d’imposta 2020, dovrà riportare dette informazioni.

Nuovo rigo VA16, dedicato ai “Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, dove dovranno essere elencati i versamenti sospesi e i relativi riferimenti normativi.

Al campo 1 dovrà essere riportato il codice corrispondente al versamento sospeso, in base alla “Tabella versamenti sospesi Covid-19” (che si trova in Appendice alle istruzioni alle pagine da 82 a 84), accompagnato dall’importo sospeso e non ancora versato (al campo 2).

Il rigo VA16 serve solo a trasmettere all’Agenzia delle Entrate quali versamenti sono stati rinviati e in base a quale disposizione di Legge, e non influisce sui valori da indicare sul rigo VL30 “Ammontare dell’IVA periodica”;
In relazione all’imposta dovuta nell’anno 2020, saranno esposti l’ammontare dell’IVA dovuta in base alle liquidazioni periodiche (campo 1), quella spontaneamente versata (campo 2) e quella versata non spontaneamente (campi 4 e 5), fino alla data di presentazione della dichiarazione.

Al rigo VL30 saranno riportati solo i versamenti realmente effettuati, di conseguenza, sul rigo VL33, il valore finale dell’eventuale IVA a credito non comprenderà gli importi relativi ai versamenti sospesi, perché in effetti non versati.
Le istruzioni del modello IVA 2021, per tale rigo, riportano testualmente che “nel calcolo del credito scaturente dalla dichiarazione occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati”.

Ai fini del calcolo del credito IVA, la dichiarazione IVA 2021, non fa differenza tra versamenti da liquidazioni periodiche rimandati e omessi, considerandoli tutti versamenti non effettuati.

Pertanto i contribuenti con IVA a credito non potranno utilizzare in compensazione o richiedere a rimborso l’ammontare corrispondente ai versamenti sospesi, in quanto un credito IVA comprensivo dei versamenti sospesi e non ancora effettuati avrebbe rappresentato un credito figurativo perché non effettivamente versato.

Molta attenzione bisogna porre per evitare di utilizzare in compensazione un eventuale credito IVA figurativo, scaturente dalla dichiarazione.