Soggetti che possono aderire  I contribuenti, le famiglie, le società, le imprese e i professionisti.

1.  I contribuenti:
anche se hanno già presentato dichiarazione di Rottamazione e Rottamazione Bis, per altri carichi dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017,

2.  che non hanno presentato dichiarazione di Rottamazione e Rottamazione Bis, dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017,

3.  che hanno già presentato dichiarazione di adesione Rottamazione e sono decaduti dal beneficio (e non hanno aderito alla Rottamazione Bis) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016,;

4.  che pur avendo già presentato dichiarazione di adesione Rottamazione Bis, dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, sono decaduti dal beneficio per non aver assolto all’obbligo di pagamento:
1. o delle rate di maggiore rateazione scadute al 31.12.2016;
2. o delle rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018.

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Cartelle e avvisi condonabili

 

tutti gli affidamenti effettuati all’Agente della Riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017

  1. Cartelle di pagamento

      2. Avvisi di addebito INPS

Avvisi d’accertamento esecutivi, emessi ai fini delle imposte sui redditi, Iva e Irap, che prevedono che decorsi 90 giorni dalla notifica l’agente della riscossione proceda al recupero coattivo del credito tributario senza altro preavviso.

 

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Cosa si può rottamare

 

Si possono rottamare tutte le tipologie di somme iscritte a ruolo, compresi i diritti camerali, tranne l’elenco di tipologie espressamente vietate.===========================================
Esclusioni dalla rottamazione ter ·       Il recupero degli aiuti di Stato;

·       Le somme da sentenza di condanna della Corte dei Conti;

·       Le entrate costituenti risorse proprie dell’UE;

·       Le sanzioni aventi natura propriamente penale;

·       Le sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive;

·       La sanzione per l’utilizzo irregolare o in “nero” di lavoratori dipendenti;

·       Le sanzioni per ritardato deposito di atti presso la Camera di Commercio.

 

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Entità del risparmio Azzeramento interessi, sanzioni e more (fatta eccezione per le multe stradali che fruiscono solo della sanatoria sugli interessi e maggiorazioni)

attenzione: il risparmio può arrivare dal 30% al 50%, ed in caso di sole sanzioni, anche oltre.

 

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Scadenza presentazione istanza La domanda deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2019

 

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Accettazione della domanda Entro il 30 giugno 2019, l’agente della riscossione comunica le somme da pagare e la prima o unica rata scade il 31 luglio 2019. Si decade da tutti i benefici di legge se non si versano per intero le rate alle scadenze previste, con una tolleranza massima di 5 giorni.

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Modalità di pagamento:UNICA RATA o

massimo 18 rate in 5 Anni

 

31 luglio 2019: versamento totale o prima rata pari al 10% del totale;30 novembre 2019: seconda rata pari al 10% del totale;2020-2023: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno rate, tutte di pari importo; entro cui devono essere pagate le somme della definizione.

Dal 1 agosto scattano gli interessi (2% annuo)

 

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 Rottamazione ter dei «ripescati» (contribuenti che non hanno pagato le rate scadute entro il 7 dicembre 2018)N. 10 rate in 3 anni

 

I contribuenti, che non hanno versato le rate dovute per le precedenti rottamazioni, entro il 7 dicembre 2018 devono:

PRESENTAZIONE ISTANZA 30 ARPILE 2019
Entro questa data, è possibile integrare la dichiarazione presentata anteriormente al 30 aprile 2019
VERSAMENTI:

31 luglio 2019: versamento totale o prima rata

30 novembre 2019 seconda rata
2020-2021: si dovranno pagare il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre ciascuna di pari importo
Sulle rate successive alla prima, a partire dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi dello 0,3% annuo.

 

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Con la rottamazione si pagano °° Interessi da ritardata iscrizione al ruolo;
*° Somme maturate a titolo di aggio, che possono variare dal 3      al 9%, da calcolare solo sulla parte capitale e sugli interessi;
** Spese per le procedure esecutive;
** Spese di notifica della cartella.Riguardo le cartelle multe stradali, oltre all’importo di base, l’aggio della riscossione e le eventuali spese di esecuzione e notifica della cartella.=============================================
STOP ALLE RATEAZIONI

 

 In caso di adesione, con il primo pagamento o in unica soluzione, scatta in automatico la revoca dei piani di rateazione in corso

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Rateazioni decadute Possibile la rottamazione da parte dei debitori decaduti dalla rateazione==============================================
IN CASO DI CONTENZIOSO IN CORSO

 

CONDIZIONE OBBLIGATORIA PER ADERIRE quella di dover rinunciare al giudizio a eventuali contenziosi in corso, mediante la rinuncia scritta in sede di presentazione del modello di adesione alla definizione agevolata Equitalia.

·    Tale rinuncia non coincide con la rinuncia al ricorso del contenzioso tributario, che prosegue per la parte non definita.

·    La valutazione della convenienza all’adesione della rottamazione va valutata in base al grado di giudizio ed alla presenza di cartelle già notifocate con la PRESENZA O MENO DI SANZIONI (che sono l’unica cosa condonabile).

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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Scaricare il modulo domanda definizione agevolata dei ruoli, pubblicato sul sito ufficiale di Riscossione Sicilia S.p.A. (Agenzia delle Entrate RISCOSSIONE): compilarlo in tutte le sue parti ed allegando copia del documento di identità.Modello scaricabile dal sito

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MODALITA’ DI PAGAMENTO sulla domanda di adesione indicare la modalità con cui pagare la nuova cartella scontata: se in un’unica soluzione o a rate.

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Effetti dell’adesione La presentazione della domanda inibisce nuove azioni esecutive e cautelariAttenzione: restano salvi i fermi amministrativi e cautelari.

 

 

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Attenzione a chi non paga le rate  Per chi richiede l’adesione ma poi non paga o le paga in ritardo o in modo insufficiente le rate dovute, il fisco sarà inflessibile facendo decadere immediatamente la rottamazione con la conseguente ripresa del calcolo delle sanzioni e interessi delle vecchie cartelle e non concedendo rateazioni sulle stesse.

 

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Le modalità con cui pagare ** Con bollettini precompilati;
** Con domiciliazione bancaria, sul conto della banca;
** Con pagamento diretto agli sportelli del concessionario della riscossione.

Dott.ssa Adriana Vera Russo

le notizie riportate in questa circolare hanno carattere meramente informativo e tecnicamente derivanti da pareri soggettivi e non vincolanti a casi specifici. I soggetti che vogliono farne uso tecnicamente e giuridicamente se ne assumono tutte le responsabilità.